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Sez. 2 - , Ordinanza n. 3426 del 03/02/2023 (Rv. 666802 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA | Verbale accertamento violazione codice della strada - Notificazione in Germania a cittadino tedesco a mezzo del servizio postale - Nullità - Conseguenze - Sanatoria per raggiungimento dello scopo in seguito a opposizione dinanzi al giudice di primo grado avvenuta nel rispetto del termine di decadenza. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2023-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666802-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA

Il verbale di accertamento di violazione del codice della strada non può essere notificato, nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania, direttamente a mezzo del servizio postale, necessitando della assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo, la cui assenza comporta, tuttavia, non già l'inesistenza, bensì la nullità della notificazione, suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto della proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204-bis del codice della strada.

Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 21/03/1983 num. 149, Tratt. Internaz. 24/11/1977 art. 2, Tratt. Internaz. 24/11/1977 art. 11, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 14, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 15, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)