Sez. 3, Sentenza n. 3945 del 17/12/2014 Ud. (dep. 28/01/2015) Rv. 262262 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Art. 6 ter l. n. 401 del 1989 - Possesso di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere nei luoghi interessati dalle manifestazioni - Criteri di individuazione degli oggetti idonei ad integrare il reato - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 6-ter della legge n. 401 del 1989, costituisce possesso di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli di sosta, transito ecc. dei soggetti interessati, anche quello che attiene a strumenti di uso comune, idonei ad essere utilizzati per l'offesa alla persona, e la cui detenzione risulti ingiustificata in relazione alla naturale destinazione degli oggetti stessi e alle circostanze di tempo e di luogo in cui è accertata. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che un estintore detenuto dall'imputato nel bagagliaio della propria auto, parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria dove era prossimo a transitare un treno che trasportava i tifosi di una squadra di calcio, fosse astrattamente riconducibile tra gli oggetti rilevanti ai sensi del citato art. 6 ter, ma ha annullato la sentenza di condanna per difetto di motivazione in ordine alla concreta destinazione dello strumento all'offesa delle persone).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)