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Sez. L - , Sentenza n. 23510 del 09/10/2017 (Rv. 646091 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Diritto del lavoratore ad essere sentito oralmente - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646091-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Ai sensi dell'art. 7 st.lav., in caso di irrogazione di licenziamento disciplinare e salvo che la richiesta del lavoratore di differimento dell'audizione sia giustificata da una possibilità di presenziare meramente disagevole o sgradita, sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di accogliere la predetta richiesta se essa risponda ad un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile, avendo il lavoratore diritto, qualora ne abbia fatto istanza, ad essere sentito oralmente dal datore, così intendendo il primo esercitare il proprio diritto di difesa e il secondo avendone l'obbligo correlativo.(Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - con accertamento ritenuto insindacabile in sede di legittimità - aveva ritenuto ingiustificato il rifiuto opposto dalla società datrice alla richiesta di differimento dell'audizione per impossibilità della dipendente a presenziare in ragione di uno stato di malattia debitamente certificato).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)