Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9840 del 20/04/2018 (Rv. 647898 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA | Ordinanza di decadenza per mancata comparizione della parte deducente - Revocabilità - Valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità .
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA
Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui agli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all'udienza fissata, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)