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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 137 del 1970

Decisione
decisa il 1970-06-24, depositata il 1970-07-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:137
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5196

  • Processo penale
  • Istruzione sommaria
  • Cod. proc. pen., artt. 398 e 231
  • Pretesa violazione del diritto di difesa
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Cfr.: sent. n. 136/1967

Norme impugnate

  • art. 398 codice di procedura penale del 1930
  • art. 231 codice di procedura penale del 1930

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 231 e 398 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1969 dal pretore di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Rulli Renato e Bizzini Marcella, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969. Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzl'.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 15 aprile 1969, emessa nel procedimento penale contro Rulli Renato e Bizzini Marcella, il pretore di Civitavecchia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 398 e 231 del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione sotto il profilo che la facoltà di scelta attribuita al pretore se procedere ad istruttoria oppur no, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio, si risolverebbe in un potere discrezionale che incide sul diritto dell'imputato di svolgere attività difensiva nella fase istruttoria e sulla possibilità, quindi, di ottenere il proscioglimento senza il dibattimento; che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
punto 2
Considerato che la identica questione è stata già dichiarata non fondata con le sentenze di questa Corte n. 33 del 1966 e n. 46 del 1967; che, nella nuova ordinanza di rimessione, non sono prospettati profili nuovi o comunque tali da indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 398 e 231 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del 15 aprile 1969 del pretore di Civitavecchia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze