Sez. 6, Sentenza n. 196 del 31/01/1967 Ud. (dep. 29/05/1967) Rv. 104351 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CASSAZIONE - SINDACATO - LIMITI.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - CASSAZIONE - SINDACATO - LIMITI.*
La sentenza di assoluzione per insufficienza di prove e soggetta a Sindacato di legittimita solo se difetta di una adeguata esposizione delle ragioni in base alle quali e stata ritenuta dubbia la responsabilita dello imputato, o se gli elementi di accusa siano stati completamente svalutati dal giudice che li ha presi in considerazione, cosi da determinare un contrasto logico col ragionamento che sorregge la decisione adottata. Sono, al contrario, incensurabili quelle pronunzie che ritengono sussistere elementi a carico dell'imputato, i quali appaiono tuttavia insufficienti a giustificare pienamente una affermazione di responsabilita. In tal caso la censura del dubbio prospettato nella sentenza si risolve in un giudizio di merito, che non rientra nella Competenza funzionale della Corte di Cassazione. (Conf 103954, 104055, 104244, 104292, 104328, anno 1967; 100276, anno (1966; V 103900, anno 1967; 101133, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)