Sez. 5, Sentenza n. 23595 del 11/11/2011 (Rv. 619979 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Potere-dovere del giudice di valutare gli atti istruttori prodromici - Presupposti - Presentazione di motivi specifici di censura relativi all'atto istruttorio e suo deposito - Necessità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il giudice ha il potere-dovere di valutare la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria o di un suo atto istruttorio prodromico (nella specie, autorizzazione del P.M. all'accesso presso una privata abitazione ex art. 52, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) se il contribuente, in osservanza degli artt. 18, comma 2, lett. e) e 22, comma 4 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546 sottoponga al suo esame motivi specifici di censura anche del predetto atto e lo depositi, qualora tale deposito risulti indispensabile per il suo esame.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 2 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)