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Sez. 2, Sentenza n. 2302 del 16/04/1981 (Rv. 413036 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - RIMESSIONE LIMITATA ALLA CAUSA CONCERNENTE LA DOMANDA RICONVENZIONALE - ESTINZIONE SUCCESSIVA DI UNO DEI DUE PROCESSI ORMAI SEPARATI ED AUTONOMI - ESTENSIONE ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413036-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - RIMESSIONE LIMITATA ALLA CAUSA CONCERNENTE LA DOMANDA RICONVENZIONALE - ESTINZIONE SUCCESSIVA DI UNO DEI DUE PROCESSI ORMAI SEPARATI ED AUTONOMI - ESTENSIONE ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*

Disposta dal giudice di appello la rimessione al giudice di primo grado, per difetto d'integrita di contraddittorio (art 354, primo comma, cod proc civ), della causa concernente la domanda riconvenzionale, con la conseguente separazione di tale causa da quella relativa alla domanda principale, gli effetti della successiva Estinzione di uno dei due processi - essendo questi autonomi e distinti, anche se eventualmente legati da un rapporto di pregiudizialita - non si estendono all'altro.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)