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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 600 del 1987

Decisione
decisa il 1987-12-11, depositata il 1987-12-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:600
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3967

  • Regione basilicata
  • Procedimenti espropriativi
  • Funzioni amministrative delegate dallo stato
  • Esercizio
  • Delega ai sindaci per le opere di propria competenza
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale allorché analoghe questioni siano state già dichiarate infondate con precedenti sentenze e non si rinvengano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati dalla Corte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 97.117,118,128,130 Cost. - dell'art. 28 L. reg. Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10, che delega ai sindaci, per le opere di propria competenza o ad essi affidate dalla Regione, le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 d. P.R. 15 gennaio 1972, n.8). - cfr. O. n. 81/1986; S. nn. 355/1985 e 319/1983; O. nn. 42/1984, 43/1984, 71/1984, 157/1984, 158/1984 e 267/1985.

Norme impugnate

  • art. 28 legge regionale Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni"), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1979 dal T.A.R. per la Basilicata, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1981; Visto l'atto di costituzione dell'Istituto "Suore Discepolo di Gesù Eucaristico"; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il T.A.R. per la Basilicata, con ordinanza 22 marzo 1979 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della l. reg. Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10, sotto il profilo che esso - delegando i sindaci, ad esercitare, per le opere di propria competenza o ad essi affidate dalla Regione, le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - violerebbe gli artt. 97, 117, 118, 128 e 130 Cost.; che davanti a questa Corte si è costituita la parte privata, insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata;
punto 2
Considerato che questioni analoghe sono state già dichiarate manifestamente infondate con ordinanza 2 aprile 1986, n. 81, sulla base dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 355 del 1985 e 319 del 1983 e delle declaratorie di manifesta infondatezza contenuti nelle ordinanze 42, 43, 71, 157, 158 del 1984 e 267 del 1985; che non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale decisione e dalle altre dianzi menzionate;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma II, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma II, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della l. reg. Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni) sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 128 e 130 Cost.; Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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