Sez. 1, Sentenza n. 7511 del 08/07/1993 (Rv. 483063 - 01)
Agricoltura - Bonifica - Consorzi - Contributi consorziali | Contributi per spese di funzionamento di un consorzio di bonifica - Applicazione a carico di proprietari di immobili non inclusi nella previsione iniziale di riparto e contribuenza - Ammissibilità - Condizioni.
Agricoltura - Bonifica - Consorzi - Contributi consorziali
Le spese di funzionamento di un consorzio di bonifica - che, al pari di quelle costituenti il costo dell'opera realizzata e di quelle relative alla manutenzione e all'esercizio della stessa, si inseriscono come componenti dell'onere economico complessivo che l'opera di bonifica richiede - possono costituire oggetto di imposizione contributiva, con riguardo a periodi successivi al compimento di tale opera ed a carico di proprietari di immobili, anche se extragricoli, che, sebbene ubicati nel comprensorio di bonifica risultino non inclusi - trattandosi di edifici realizzati durante i periodi suddetti - nella previsione iniziale di riparto e contribuenza, solo quando un vantaggio specifico e diretto di ciascuno dei beni di cui trattasi sia stato accertato, come effetto dell' opera di bonifica, nelle forme previste dalla legge (delimitazione del così detto perimetro di contribuenza, ai sensi dell'art. 3 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; presentazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, al Ministero dell'agricoltura del piano preventivo di ripartizione della spesa, con indicazione dell'importo totale presunto del contributo a carico di ciascun consorziato; calcolo della ripartizione stessa, ai sensi dell'art. 11 del citato R.D. n. 215 del 1933, prima sulla base di indici approssimativi e presuntivi e poi, in via definitiva, sulla base dei benefici conseguiti).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 3, Legge 12/02/1942 num. 183 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)