Sez. 1, Sentenza n. 2875 del 15/06/1989 (Rv. 463093 - 01)
MANDATO - IN GENERE - (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNCIO) - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - SUSSISTENZA - ADEMPIMENTI FORMALI - RILEVANZA.*
MANDATO - IN GENERE - (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNCIO) - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - SUSSISTENZA - ADEMPIMENTI FORMALI - RILEVANZA.*
Nella disciplina della raccomandazione marittima, di cui agli artt. 287 e segg. cod. nav., il raccomandatario, in corrispondenza della rappresentanza sostanziale conferitagli dall'armatore o dal vettore con il contratto di raccomandazione (il quale non richiede la Forma scritta, né "ad substantiam", né "ad probationem"), assume "ope legis" anche la rappresentanza processuale, mentre gli adempimenti formali contemplati dall'art. 289 cod. nav. (presentazione della documentazione all'ufficio del porto e pubblicazione di essa in apposito registro) rilevano al diverso fine dell'opponibilità ai terzi di eventuali limitazioni, modificazioni o revoca del potere di rappresentanza (sempre che non si provi che i terzi ne fossero comunque a conoscenza). Tale principio non trova deroga nella legge 4 aprile 1977 n. 135, sulla professione del raccomandatario marittimo, né in particolare, per il caso di raccomandatario di nave straniera, nelle Disposizioni dell'art. 3 della legge medesima, il quale, prevedendo adempimenti a carico di detto raccomandatario (invio di "nota" al comandante del porto di approdo), non incide sui suoi poteri rappresentativi, ma si preoccupa soltanto di fissare garanzie per le obbligazioni sorte nell'Esercizio dei poteri stessi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 287, Cod. Civ. art. 288, Cod. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 04/04/1977 num. 135 art. 2, Legge 04/04/1977 num. 135 art. 3, Legge 04/04/1977 num. 135 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)