Sez. U, Sentenza n. 15764 del 19/07/2011 (Rv. 618504 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario - Procedura concorsuale - Esclusione - Fondamento - Scelta di carattere fiduciario del direttore generale - Presupposto - Criterio del buon andamento della P.A. - Doglianze incentrate sul carattere discriminatorio della scelta o sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede - Rilevanza - Limiti - Ai fini risarcitori - Configurabilità - Ai fini dell'annullamento dell'atto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
La procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi degli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, non ha natura concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale. Detta scelta è ispirata al criterio del buon andamento della P.A., senza che, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso a tale criterio possa giustificare comportamenti discriminatori o, più in generale, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede che presiedono ogni rapporto contrattuale e il cui non corretto adempimento costituisce fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei candidati non prescelti, ma non determina, in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, l'invalidità dell'atto. (Nella specie, le S.U., in applicazione dell'anzidetto principio, hanno cassato la sentenza della corte territoriale, la quale aveva considerato le valutazioni di idoneità dei candidati operate dall'apposita commissione alla stregua di giudizi comparativi, e non di mera idoneità, ed aveva fatto discendere dalla violazione dei criteri di correttezza e buona fede l'annullamento del provvedimento di conferimento dell'incarico a favore di un altro soggetto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/12/1992 num. 502 art. 15 ter CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)