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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 256 del 1985

Decisione
decisa il 1985-10-25, depositata il 1985-11-04
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:256
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11131

  • Imposte e tasse
  • Violazione di leggi finanziarie
  • Repressione
  • Ultrattività delle disposizioni penali/finanziarie
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
  • l 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20.
  • cst art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 l. 7 gennaio 1929, n. 4, concernente la c.d. ultrattività delle norme penali finanziarie, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la medesima questione è stata già dichiarata infondata. - S. nn. 164/1974 e 6/1978; O. nn. 279/1974, 89, 182 e 245/1975, 62 e 231/1976, 134 e 158/1977, 166/1980.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ("Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie") promossi con due ordinanze emesse entrambe il 15 dicembre 1981 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di Bagnoli Riccardo e De Francesco Domenico ed altro, iscritte ai nn. 230 e 231 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984. Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che detta questione, relativa alla c.d. ultrattività delle norme penali finanziarie, è stata da questa Corte costituzionale dichiarata non fondata con sentenze nn. 164 del 1974 e 6 del 1978 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 279 del 1974; 89, 182 e 245 del 1975; 62 e 231 del 1976; 134 e 158 del 1977; 166 del 1980.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze