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Sez. L, Ordinanza n. 24015 del 27/08/2025 (Rv. 676074-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Domanda amministrativa di prestazione previdenziale - Tardiva risposta dell'ente - Ricorso amministrativo presentato dopo trecento giorni dalla domanda - Termine di decadenza per l'introduzione dell'azione giudiziaria - Differimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676074-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In tema di prestazioni previdenziali, il ricorso amministrativo proposto oltre il termine di trecento giorni dalla data della domanda amministrativa, anche se motivato da una risposta tardiva dell'ente previdenziale, non determina lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza per l'esperimento dell'azione giudiziaria, il quale resta ancorato all'esaurimento del procedimento amministrativo (da individuarsi, al più tardi, nel decorso del suddetto termine di trecento giorni), essendo l'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 639 del 1970 norma di chiusura volta ad evitare un'incontrollabile dilatabilità della decadenza avente natura pubblica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tempestiva l'azione giudiziaria proposta nel 2019, a fronte del rigetto, nel 2017, di una domanda amministrativa avanzata nel 2013).

DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)