Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 828 del 1988
Massime (1)
Massima n. 12933
- Pensioni di guerra
- Dichiarazione giudiziale di paternità
- Riconoscimento
- Presupposti
- Limitazioni temporali
- Illegittimità costituzionale in 'parte qua'.
- Legge 10 agosto 1950 n.648, art.64, comma secondo.
- Cost., art. 3.
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PENSIONI DI GUERRA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ. Ai fini della normativa pensionistica di guerra il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale di paternità non sono suscettibili di assoggettamento a irrazionale limitazione temporale. Pertanto è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - l'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n.648, nella parte in cui limita ai figli naturali, riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, l'equiparazione ai figli legittimi. - cfr. S. nn. 268/1988 e 403/1988.
Norme impugnate
- art. 64, comma 2, legge 10 settembre 1950, n. 648
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 dalla Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul ricorso proposto da Angeloni Luciana, iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.54, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto in fatto
punto 1
Con ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 (R.O. 807 del 1987) la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul ricorso proposto da Angeloni Luciana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra l'equiparazione ai figli legittimi.
Con l'art. 52 della successiva legge n. 313 del 1968 è stata esclusa, infatti, qualsiasi limitazione collegata al momento del riconoscimento, evidentemente ritenendo la "inesistenza di valide ragioni di diversificazione". La norma, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie, poiché, trattandosi di disposizione più favorevole rispetto alla precedente, ha effetto (art. 116) solo dal 16 gennaio 1968.
punto 2
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
Considerato in diritto
punto 1
La Corte dei conti solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra l'equiparazione - per i fini di pensione - ai figli legittimi: l'art. 52 della successiva legge 18 marzo 1968 n. 313 ha escluso, ma solo a far tempo dal 16 gennaio di tale anno, qualsiasi limitazione collegata al momento del riconoscimento, evidentemente ritenendo "la inesistenza di valide ragioni di diversificazione".
punto 2
La questione è fondata.
La Corte, sia pure per altra e differente normativa pensionistica, ha già affermato che il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale di paternità non sono suscettibili di assoggettamento a irrazionale limitazione temporale (sentenze nn. 268 e 403 del 1988).
Va disposta, pertanto, declaratoria di illegittimità della norma in esame, ai fini del trattamento di quiescenza quando dovuto, limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze