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Sez. 2, Sentenza n. 11948 del 02/12/1993 (Rv. 484582 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere | Violazione - Accertamento della concreta pericolosità o dannosità delle intercapedini - Esclusione - Limitazioni di edificabilità stabilite da privati a carico del fondo del compratore ed a vantaggio dei fondi limitrofi - Violazioni - Accertamento della dannosità dell'intercapedine - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484582-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere

In caso di violazione delle distanze legali tra le costruzioni è irrilevante l'accertamento della concreta pericolosità o dannosità delle intercapedini, essendo tale situazione presupposta dalle norme applicabili. Del pari, tale accertamento non rileva nell'ipotesi di violazioni di limitazioni di edificabilità stabilite da privati contraenti a carico del fondo del compratore e a vantaggio di fondi ad esso limitrofi, nell'ambito della loro autonomia e libertà contrattuale e senza alcun riguardo all'esigenza di evitare la formazione di intercapedini anguste ed insalubri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)