diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1056 del 17/02/1979 (Rv. 397250 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - IMPIGNORABILITA ASSOLUTA DI BENI MOBILI - ECCEZIONE DEL DEBITORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITA - DECISIONE RELATIVA - MEZZO DI GRAVAME - APPELLO.*
Stato
decisa il 1979-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397250-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - IMPIGNORABILITA ASSOLUTA DI BENI MOBILI - ECCEZIONE DEL DEBITORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITA - DECISIONE RELATIVA - MEZZO DI GRAVAME - APPELLO.*

L'opposizione con cui il debitore deduca l'impignorabilita assoluta di alcuni beni mobili, in quanto tendente a contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente su quei beni, configura, ai sensi dell'art 615 cod proc civ, un'opposizione all'esecuzione, la cui decisione e impugnabile con l'appello. (Conf 654/76, mass n 379302).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 08/05/1971 num. 302

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)