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Sez. 1, Sentenza n. 795 del 06/02/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 204014 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Insussistenza - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204014-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

L'insussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)