Sez. L, Sentenza n. 1621 del 12/03/1982 (Rv. 419454 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - PRESUPPOSTI - MANCANZA - RICORSO SUCCESSIVO CONTENENTE LA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - PROPONIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI - PRESUPPOSTI - MANCANZA - RICORSO SUCCESSIVO CONTENENTE LA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - PROPONIBILITÀ.*
Nel nuovo rito del lavoro, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello con riserva dei motivi, spiegato in Mancanza del presupposto (inizio dell'esecuzione) sulla base della sola copia del dispositivo, prima della notificazione della sentenza, esplica i suoi effetti - anche consuntivi - solo nell'ambito e nei riguardi di tale particolare Forma d'impugnazione, sicché alla parte, che ha erroneamente esperito tale rimedio, non è preclusa l'impugnazione della sentenza nella sua interezza, dopo la pubblicazione della stessa, mediante ricorso - da depositarsi nei prescritti termini di legge - contenente anche la specificazione dei motivi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)