Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 170 del 1989
Massime (2)
Massima n. 15611
- Imposta sull'incremento di valore degli immobili (in.v.im.)
- Immobili appartenenti ad enti il cui solo fine sia l'assistenza e la beneficenza
- Assoggettabilità all'imposta per decorso decennio
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Massima n. 15612
- Imposta sull'incremento di valore degli immobili (in.v.im.)
- Immobili appartenenti ad enti il cui solo fine sia l'assistenza e la beneficenza
- Criteri di calcolo dell'imposta
- Norma già dichiarata parzialmente illegittima e successivamente abrogata
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata parzialmente illegittima e successivamente abrogata con d.l. 12 novembre 1979, n. 571, convertito in l. 12 gennaio 1980, n. 2, denunziata in combinato disposto con altre norme (V. massima A.). - S. n. 126/1979.
Norme impugnate
- art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sui ricorsi riuniti proposti dall'Istituto Romano di S. Michele contro il 1° Ufficio Atti Pubblici di Roma, iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio volto ad ottenere l'esenzione integrale dell'I.N.V.I.M. decennale per alcuni immobili di proprietà di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la Commissione tributaria di primo grado di Roma ha sollevato, con ordinanza in data 2 novembre 1987, pervenuta alla Corte costituzionale l'8 ottobre 1988, (reg. ord. n. 597 del 1988), questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che il combinato disposto dalle norme impugnate viene censurato nella parte in cui, assoggettando ad I.N.V.I.M. per decorso decennio anche gli immobili di proprietà degli enti il cui solo fine sia l'assistenza e la beneficenza, si porrebbe in contrasto:
a) con l'art. 53 della Costituzione, dal momento che gli incrementi di valore dei predetti immobili - restando vincolati alla specifica destinazione ai fini di pubblica utilità cui sono destinati i patrimoni degli enti - non costituirebbero reddito in senso proprio e non esprimerebbero, pertanto, alcuna capacità contributiva;
b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto equiparerebbe nel trattamento enti diversi per natura, struttura e fini (enti pubblici e privati, consorzi, società, associazioni non riconosciute);
che non si sono costituite le parti, ma è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, per quanto concerne l'art. 14, e, manifestamente infondata in relazione alle altre disposizioni impugnate;
punto 2
Considerato che l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 (già dichiarato parzialmente illegittimo da questa Corte con sentenza n. 126 del 1979), è stato espressamente abrogato dal legislatore con decreto legge 12 novembre 1979, n. 571 (art. 1), convertito in legge 12 gennaio 1980, n. 2, onde, la relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile per mancanza dell'oggetto;
che, in riferimento alle altre norme censurate, questione identica a quella ora sollevata e in relazione agli stessi parametri, è stata già dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 301 del 1987;
che non essendo intervenuti elementi nuovi, né essendo state prospettate argomentazioni tali da indurre a modificare l'orientamento precedentemente espresso, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza in data 2 novembre 1987 (r.o. n. 597 del 1988);
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza in data 2 novembre 1987 (r.o. n. 597 del 1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze