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Sez. 1, Sentenza n. 2089 del 12/07/1974 (Rv. 370389 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ALLA MOGLIE - ASSEGNO ALLA MOGLIE INCOLPEVOLE - DETERMINAZIONE - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370389-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ALLA MOGLIE - ASSEGNO ALLA MOGLIE INCOLPEVOLE - DETERMINAZIONE - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - RILEVANZA.*

In conseguenza della dichiarazione di illegittimita costituzionale (Corte costituzionale in data 13 luglio 1970, n 133) dell'art 145, primo comma, cod civ, nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi di sussistenza sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione delle sue sostanze, tutto cio che e necessario ai bisogni della vita il giudice, nella Determinazione dell'assegno di mantenimento spettante, in regime di separazione personale dei coniugi, alla moglie incolpevole, non puo prescindere dalla valutazione dei beni di cui la moglie stessa dispone. (Conf 383'72, mass n 356280).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)