Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 34 del 1989
Massime (1)
Massima n. 15094
- Previdenza e assistenza sociale
- Personale degli enti soppressi trasferito a regioni, enti pubblici e amministrazioni dello stato
- Indennità di anzianità
- Base per il suo calcolo
- Computo dell'indennità integrativa speciale
- Mancata previsione
- "Ius superveniens"
- Restituzione degli atti al giudice "a quo".
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente"), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Traverso Maria Teresa ed altra contro il Ministero del Tesoro ed altro, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con ordinanza 12 febbraio 1987 (R.O. n. 348 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprende, per i dipendenti pubblici ai quali si applica, tra le voci utili per il calcolo dell'indennità di anzianità, l'indennità integrativa speciale;
che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da talume dipendenti dell'E.N.A.L., transitate al Comune di Genova in seguito alla soppressione di tale ente, le quali chiedevano la riliquidazione dell'indennità di anzianità maturata durante il servizio prestato presso l'E.N.A.L., computando nella base di calcolo l'indennità integrativa speciale;
che il giudice a quo ha sollevato la questione di costituzionalità sotto il profilo che, in base all'art. 13 della legge n. 70 del 1975, l'indennità di anzianità del personale dell'E.N.A.L. andava liquidata senza computare nella base di calcolo l'indennità integrativa speciale;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha ritenuto legittima, per quanto concerne i dipendenti statali, la non inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, essendo la materia riservata alla discrezionalità legislativa;
che, comunque, dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione, è stata promulgata la l. 27 ottobre 1988, n. 482, la quale detta una nuova disciplina del trattamento di quiescenza e previdenza del personale degli enti soppressi, trasferito alle regioni, agli enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato;
che detta disciplina potrebbe incidere sulla definizione del giudizio a quo, dovendosi valutare se la domanda delle attrici possa essere accolta in base al disposto dell'art. 7 della legge citata;
che tale valutazione è di competenza del giudice remittente, cosicché si rende necessaria la restituzione degli atti allo stesso, affinché riesamini la rilevanza della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze