Sez. 2, Sentenza n. 4499 del 13/11/1996 Cc. (dep. 10/01/1997) Rv. 206851 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Pluralità di reati - Scadenza del termine per il reato meno grave - Custodia che prosegue per gli altri - Interesse ad impugnare il provvedimento che nega la scarcerazione - Sussistenza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Poiché, ai sensi dell'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, bensì subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice dell'impugnazione renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso a favore dell'istante, è inammissibile, per carenza di interesse concreto ed attuale, il gravame diretto ad ottenere la dichiarazione dell'avvenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare per uno dei reati posti a base della misura coercitiva, una volta accertato che la custodia è destinata a protrarsi per un altro reato più grave; e ciò in quanto siffatta declaratoria sarebbe destinata a rimanere priva di effetti pratici, risolvendosi nella mera constatazione dell'avvenuta scadenza del termine massimo, verificatasi per legge, in ordine alla contestazione meno grave.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)