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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 290 del 1995

Decisione
decisa il 1995-06-15, depositata il 1995-06-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:290
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21724

  • Libertà personale
  • Straniero sottoposto a custodia cautelare
  • Possibilità, su propria istanza, di essere espulso verso il paese d'origine purché in possesso di regolare passaporto
  • Lamentata omessa previsione che l'acquisizione del documento sia disposta d'ufficio dal giudice
  • Denunciata mancata previsione che l'espulsione sia decisa su richiesta del P.M.
  • Ritenuta lesione del principio di eguaglianza in ordine ad un divieto inviolabile dell'uomo, quale la libertà personale ed ingiustificato deteriore trattamento per il cittadino italiano
  • Insussistenza
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La omessa attribuzione al P.M. della facoltà di chiedere il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio in favore dello straniero detenuto non appare irragionevole ed è anzi coerente con la configurazione dell'istituto della espulsione a richiesta dell'interessato, mentre non può escludersi che, pur in stato di detenzione, lo straniero possa richiedere il rilascio del prescritto documento, non incidendo eventuali difficoltà di fatto né sulla ragionevolezza della disposizione impugnata, né sulle garanzie a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo. Inoltre, la mancata previsione della possibilità che l'espulsione sia richiesta anche dal P.M., trova una razionale giustificazione nella complessiva configurazione data alla espulsione dello straniero dall'art. 7, comma 12-bis e comma 12-ter, come sospensione della esecuzione della custodia cautelare e della espiazione della pena, né può ritenersi incoerente rispetto alla disciplina indicata come 'tertium comparationis', dal momento che differenti sono i presupposti dei provvedimenti di espulsione per i quali è ammissibile la richiesta dell'autorità amministrativa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 Cost., dell'art. 7, comma 12-ter, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni in legge 12 agosto 1993, n. 296). - Sulla disciplina della espulsione dello straniero, v., fra le altre, S. n. 62/1994. red.: G. Leo

Norme impugnate

  • art. 7, comma 12-ter, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416
  • legge 12 agosto 1993, n. 296
  • d.l. 14 giugno 1993, n. 187
  • legge 28 febbraio 1990, n. 39

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiunto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1995 dal Pretore di Cremona, Sezione distaccata di Soresina, nel procedimento penale a carico di Savic Igor, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Cremona, Sezione distaccata di Soresina, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiunto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui non prevede che, in assenza di regolare passaporto o documento equipollente, l'acquisizione dei documenti o visti atti a consentire che l'espulsione dello straniero sia disposta d'ufficio dal giudice, nonché nella parte in cui non consente che l'espulsione dello straniero sia disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero; che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata determinerebbe sia una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri in materia di diritti inviolabili dell'uomo, sia una illegittima distinzione tra espulsione disposta dal giudice ed espulsione disposta dall'autorità amministrativa.
punto 2
Considerato che la disciplina della espulsione dello straniero dallo Stato ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte, la quale, sin dalla sentenza n. 62 del 1994, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della stessa prospettata con riferimento alla pretesa difformità di trattamento tra lo straniero e il cittadino; che nella medesima decisione questa Corte ha altresì rilevato come il fatto che l'espulsione sia subordinata alla richiesta dell'interessato o del suo difensore non costituisce "un arbitrario elemento di favore nei confronti dello straniero, ma rappresenta, come si deduce anche dai lavori preparatori, un requisito diretto, nella fattispecie, ad armonizzare la condizione dello straniero ai valori costituzionali cui il legislatore deve riferirsi nel prendere una misura pur sempre incidente sulla libertà personale, cioè su un diritto inviolabile dell'uomo"; che, pertanto, la mancata previsione della possibilità che l'espulsione sia richiesta anche dal pubblico ministero, nel mentre trova una razionale giustificazione nella complessiva configurazione data alla espulsione dello straniero dall'art. 7, comma 12-bis e comma 12-ter, come sospensione della esecuzione della custodia cautelare e della espiazione della pena, non può neanche ritenersi irragionevole rispetto alla disciplina indicata come tertium comparationis, dal momento che differenti sono i presupposti dei provvedimenti di espulsione per i quali è ammissibile la richiesta dell'autorità amministrativa; che, per quanto riguarda la omessa attribuzione al pubblico ministero della facoltà di chiedere il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio in favore dello straniero detenuto, la stessa non appare irragionevole ed è anzi coerente con la configurazione dell'istituto della espulsione a richiesta dell'interessato, mentre non può affatto escludersi che, pur in stato di detenzione, lo straniero possa richiedere il rilascio del prescritto documento, non incidendo eventuali difficoltà di fatto né sulla ragionevolezza della disposizione impugnata, né sulle garanzie a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiunto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, dal Pretore di Cremona, Sezione distaccata di Soresina, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA

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