Sez. T, Ordinanza n. 32671 del 16/12/2024 (Rv. 673255-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Cartella di pagamento - Vizio di notifica - Successiva notifica di atto di pignoramento presso terzi - Valore equipollente - Conseguenze - Onere di impugnazione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di processo tributario, il contribuente che lamenta l'inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992, in funzione di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso ha ricevuto la notifica, avendo quest'ultima valore equipollente ad una notifica valida della cartella, della quale il contribuente è messo in condizione di conoscere l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione; sicché, dopo il decorso del termine di decadenza ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, l'eventuale impugnazione, prevista dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. citato, della successiva intimazione di pagamento non può attingere anche vizi inerenti alla notifica della prodromica cartella di pagamento.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)