Sez. 1, Sentenza n. 8495 del 26/08/1998 (Rv. 518398 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Lodo arbitrale di rigetto o di accoglimento parziale della domanda di accertamento del credito - Impugnazione del lodo - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore nel corso del giudizio di impugnazione - Conseguenze - Spostamento della domanda in sede di verificazione del passivo fallimentare - Esclusione - Prosecuzione davanti al giudice naturale dell'impugnazione del lodo arbitrale, ex art. 95, terzo comma, legge fall. - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
La regola contenuta nel terzo comma dell'art. 95 legge fall. - secondo la quale, se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione nel caso che non si voglia ammettere il credito al passivo del fallimento - trova applicazione anche quando un lodo arbitrale abbia rigettato o accolto parzialmente la domanda di accertamento del credito, con la conseguenza che, sopravvenuto il fallimento del debitore nel corso del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale (che ha natura di un vero e proprio giudizio di appello rispetto a quello svoltosi dinanzi agli arbitri) promosso dal creditore, esso deve proseguire davanti al giudice naturale dell'impugnazione (la S.C. ha così cassato la sentenza della Corte d'appello che, sopravvenuto il fallimento del debitore nel corso dell'impugnazione del giudizio arbitrale che aveva respinto le pretese di alcuni creditori, aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione, sull'errato presupposto che tutte le domande di accertamento di crediti verso il fallito dovevano affluire nel procedimento concorsuale in sede di verificazione del passivo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)