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Sez. L, Sentenza n. 10907 del 17/08/2000 (Rv. 539648 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Diritto a conseguire le prestazioni - Prescrittibilità - Diversità di trattamento rispetto al diritto a pensione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539648-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

La previsione, di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, della prescrizione del diritto a conseguire le prestazioni per infortunio e malattia professionale in radice, e non solamente per i ratei pregressi, diversamente da quanto si verifica per il diritto a pensione, non soggetto a prescrizione, non suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38, secondo comma, Costituzione; ed invero, se la tutela pensionistica si ricollega ad eventi certi e sempre suscettibili di riscontro in base a dati che non possono essere revocati in dubbio, come il raggiungimento di una determinata età anagrafica o anzianità contributiva, la tutela infortunistica si ricollega ad eventi incerti, per la prevenzione dei quali esiste anzi apposita legislazione, da verificarsi ogni volta con specifica indagine, imponendosi accertamenti riferiti al caso concreto per i quali il decorso del tempo provoca difficoltà sovente insuperabili in ordine alla prova, mentre esigenze di razionale tenuta dei conti dell'Istituto assicuratore impongono una determinazione degli obblighi risarcitori in tempo ragionevolmente breve (v. sent. Corte Cost. n. 297 del 1999).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)