Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 5 maggio 1977, causa 102/76
Epigrafe
Nel procedimento 102/76,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
H.O.A.G.M PERENBOOM, Nimega,
e
ISPETTORE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI NIMEGA,
domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni dei regolamenti del Consiglio nn. 3 e 1408/71, con riguardo all'obbligo, imposto al lavoratore subordinato dallo Stato membro di residenza, di versare contributi previdenziali in funzione della retribuzione percepita in un altro Stato membro e soggetta, in quest'ultimo Stato, al regime contributivo di previdenza sociale,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
punto 1
Il sig. Perenboom, cittadino olandese, residente nei paesi Bassi, conseguito il diploma di scuola media inferiore, lavorava per 143 giorni, nel 1972, nella Repubblica federale di Germania. Durante lo stesso anno, egli non esercitava alcuna attività subordinata nello Stato di residenza.
Per la durata del suddetto periodo di lavoro egli era soggetto, in Germania, all'imposta sul reddito ed ai contributi di previdenza sociale sulla retribuzione da lui percepita in detto Stato. Per contro egli non era soggetto ad alcuna imposta nei Paesi Bassi.
Nel 1972, e precisamente in ragione dell'età (17 anni) e della residenza nei Paesi Bassi, egli si trovava in possesso dei requisiti per essere ammesso a fruire del regime olandese di «assicurazioni generali». In seguito alla sua iscrizione a tale regime, le autorità olandesi esigevano il pagamento dei relativi contributi previdenziali sulla retribuzione percepita dal Perenboom in Germania, considerando imponibile il reddito corrispondente ai 217 giorni (su 360) durante i quali l'interessato era rimasto nei Paesi Bassi e non aveva lavorato in Germania.
Dopo aver fatto inutilmente opposizione a questo provvedimento, il Perenboom adiva il «Gerechtshof» di Arnhem, assumendo fra l'altro, a sostegno della domanda (respinta da tale Corte d'appello con sentenza 31 gennaio 1975),
che, non avendo percepito alcuna retribuzione nei Paesi Bassi nel 1972, egli non poteva essere tenuto a versare contributi in tale paese su una retribuzione inesistente;
che, per una parte del suo reddito (e cioè 4015 fiorini, pari alla retribuzione corrispondente al lavoro da lui prestato in Germania), egli veniva ingiustamente colpito da una doppia imposizione di contributi previdenziali calcolati secondo una certa aliquota: una volta nella Repubblica federale di Germania, in forza della «Rentenversicherung» ed una volta nei Paesi Bassi, in forza della «Algemene Ouderdomswet».
L'ispettore delle imposte dirette di Nimega opponeva che:
per la determinazione del reddito imponibile dell'assicurato ai fini della riscossione dei contributi previdenziali è irrilevante il luogo in cui il reddito venga percepito;
per la riscossione di detti contributi non è prevista alcuna eccezione se ed in quanto il reddito sia gravato da corrispondenti oneri in un altro Stato.
Lo Hoge Raad, dinanzi al quale la controversia è giunta in sede di cassazione, ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 12 del regolamento n. 3 e 13 del regolamento n. 1408/71:
«1. Se, nel caso di un lavoratore che risiede per un anno intero in uno Stato membro (in prosieguo Stato di residenza), mentre per un certo periodo dello stesso anno è occupato in un altro Stato membro — essendo ivi soggetto alle norme previdenziali interne e non dovendo per lo stesso periodo essere considerato assicurato nello Stato membro di residenza, alla cui legislazione egli è invece soggetto per il rimanente periodo dell'anno — l'art. 12 del regolamento n. 3 del Consiglio CEE, in relazione o meno ad altre disposizioni del diritto comunitario, consenta che la retribuzione percepita nell'altro Stato membro venga presa in considerazione nello Stato di residenza per la determinazione degli obblighi contributivi, cosicché il reddito totale annuo del lavoratore, comprendente la retribuzione percepita nell'altro Stato, sia conteggiato pro tempore per il periodo in cui l'interessato è stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza, mentre il regime vigente in quest'ultimo Stato non fa dipendere l'entità delle prestazioni previdenziali dal pagamento dei contributi in misura tale che, se un assicurato residente non dispone, per un dato anno, di reddito imponibile ne consegua una riduzione delle prestazioni spettantigli.
2. Quid juris, se l'attività lavorativa nell'altro Stato membro si è svolta dopo il 1o ottobre 1972, cioè dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71 del Consiglio CEE?»
Nell'ordinanza di rinvio lo Hoge Raad ha precisato:
che i mezzi esperiti nella fattispecie dall'interessato non mirano tanto a stabilire se siano contemporaneamente applicabili le legislazioni sociali tedesca e olandese, quanto invece se l'interessato, date le circostanze di fatto, possa essere obbligato a versare i contributi previdenziali nei paesi Bassi;
che l'interessato ha prestato lavoro subordinato nella Repubblica federale di Germania sia prima che dopo il 1o ottobre 1972, data in cui il regolamento n. 3 del Consiglio veniva sostituito dal regolamento dello stesso Consiglio n. 1408/71.
punto 2
La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Norbert Koch, in qualità di agente, assistito dal sig. Auke Haagsma, ha presentato osservazioni scritte in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto CEE della Corte di giustizia › Osservazioni scritte della Commissione delle CC.EE.
paragrafo 1
La Commissione precisa anzitutto che, nel rispondere al giudice nazionale, è opportuno distinguere la questione della legislazione da applicare dall'altra relativa alla base imponibile cui va fatto riferimento nell'ambito di tale legislazione.
paragrafo 2
1) In merito al primo punto, la Commissione prende in esame i sistemi istituiti in materia dal regolamento n. 3 e dal regolamento n. 1408/71.
a) Quanto al sistema previsto dal regolamento n. 3, essa rileva che, secondo il principio generale sancito dall'art. 12 di questo testo,
«… i lavoratori subordinati o assimilati occupati nel territorio di uno Stato membro sono sottoposti alla legislazione di tale Stato, anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro…».
Benché il principio suddetto si applichi solo «fatte salve le disposizioni» degli artt. 13-15 dello stesso regolamento, sta di fatto che, di tali disposizioni, potrebbe eventualmente applicarsi solo l'art. 15, il quale autorizza gli Stati membri a prevedere
«… per alcuni lavoratori o gruppi di lavoratori, se ciò è nell'interesse di questi, delle eccezioni alle disposizioni degli articoli da 12 a 14 …»
A quanto consta alla Commissione, e in quanto ciò sia rilevante nella fattispecie, né la Repubblica federale di Germania, né i Paesi Bassi si sono valsi di tale facoltà. Nulla osta quindi, nel caso in esame, all'applicazione del principio enunciato nel suddetto art. 12, il quale, secondo la giurisprudenza della Corte nelle cause 92/63 (Nonnenmacher, Racc. 1964, pag. 559) e 19/67 (Van der Vecht, Racc. 1967, pag. 409), benché non escluda l'applicazione congiunta di due diverse discipline nazionali, vieta tuttavia di applicare le norme di uno Stato membro diverso da quello in cui è occupato il lavoratore, qualora esse obblighino quest'ultimo a versare contributi ad un ente previdenziale che non sia in grado di garantirgli ulteriori vantaggi per lo stesso rischio e per lo stesso periodo. Il carattere esclusivo della legislazione da applicare trova perciò, nel regolamento n. 3, un certo riconoscimento.
b) Quanto al sistema istituito dagli artt. 13 e segg. del regolamento n. 1408/71, esso coincide in gran parte — rileva la Commissione — con quello del regolamento n. 3. Il suo art. 13, n. 1, riconosce espressamente il carattere esclusivo della legislazione da applicare, stabilendo che «il lavoratore … è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro». A questa norma viene tuttavia apportata un eccezione con l'art. 15, n. 3, dello stesso regolamento, il quale prevede che, in materia d'invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata in uno Stato membro, anche se egli è obbligatoriamente soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, sempreché tale cumulo sia consentito dalle norme interne del primo Stato.
La differenza esistente, su questo punto, fra i due regolamenti non è perciò molto rilevante. Essa riguarda il caso in cui le norme di previdenza sociale del secondo Stato impongano il versamento di un contributo cui si ricolleghino effettivamente ulteriori vantaggi per uno stesso rischio e per lo stesso periodo: l'applicazione congiunta è ammessa, in tal caso, dal regolamento n. 3, mentre è vietata dal regolamento n. 1408/71.
La Commissione conclude che, nella fattispecie, mentre all'interessato si dovevano applicare le norme previdenziali tedesche per il periodo durante il quale egli ha lavorato nella Repubblica federale di Germania, nessuna disposizione di diritto comunitario ostava al fatto che, per il rimanente periodo del 1972, gli venissero applicate le norme olandesi.
2) Quanto al secondo punto, relativo alla base imponibile per la riscossione dei contributi, la Commissione prende anzitutto in esame i regimi previdenziali nazionali di cui si discute nel caso di specie.
In merito al regime olandese (assicurazioni generali), essa osserva che ne può fruire qualsiasi persona di età compresa fra i 15 ed i 65 anni,
residente nei paesi Bassi, ovvero
non residente nei Paesi Bassi, ma soggetta all'imposta sul reddito in ragione del lavoro subordinato prestato nel territorio di tale Stato.
Quanto all'obbligo di assicurazione, incombente alle persone residenti nei Paesi Bassi, lo stabilire se l'interessato percepisca o meno un reddito e, in caso affermativo, da quale fonte è irrilevante nel sistema delle assicurazioni generali olandesi; è perciò comprensibile che la riscossione dei contributi non abbia, in tal caso, alcun rapporto diretto con la fonte dei redditi.
Per contro, il regime tedesco («Arbeiterrentenversicherung»), il quale si applica obbligatoriamente a «tutte le persone che esercitano un'attività lavorativa subordinata», stabilisce un nesso diretto fra l'obbligo di assicurarsi, e quindi di versare contributi, ed il reddito percepito, nonché la fonte dello stesso. Tuttavia, ai fini della determinazione dei contributi, non vi è un rapporto diretto col periodo per il quale questi vengono riscossi.
Dopo aver rilevato che né il regolamento n. 3, né il regolamento n. 1408/71, né alcuni dei regolamenti d'attuazione contengono norme specifiche in merito alla base imponibile, la Commissione osserva che, secondo il principio generale espresso negli artt. 13 e segg. del regolamento n. 1408/71, il lavoratore ai sensi di questo testo, occupato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui egli risieda, è soggetto, per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria, ad una sola legislazione, e cioè a quella del primo Stato.
Questa norma intesa alla soluzione di un conflitto di leggi non esclude che, qualora l'interessato risieda nei Paesi Bassi, le autorità olandesi possano, come nella fattispecie, basarsi sul reddito imponibile annuo e, a tal fine, tener conto dei redditi percepiti all'estero. Essa implica tuttavia che, nel prendere il reddito imponibile così definito come base della riscossione dei contributi, si detraggano da tale reddito, per la determinazione dei contributi stessi, i redditi percepiti all'estero durante il periodo cui si applichi, in forza delle norme comunitarie regolatrici dei conflitti, e precisamente degli artt. 13 e segg., un diverso regime previdenziale.
Ne consegue, secondo la Commissione, che le autorità olandesi, pur interpretando esattamente tali norme relative alla legislazione da prendere in considerazione, quanto al regime nazionale di assicurazioni sociali da applicare al periodo durante il quale l'interessato non era stato occupato nella Repubblica federale di Germania, hanno tuttavia tenuto conto, nell'ambito di tale regime, di elementi che, ai sensi delle suddette norme, rientravano esclusivamente nel diritto di un altro Stato membro. Questa conclusione vale incondizionatamente solo per il regolamento n. 1408/71. Quanto agli artt. 12 e segg. del regolamento n. 3, l'applicazione congiunta delle legislazioni di due Stati è vietata, secondo la giurisprudenza della Corte, solo qualora il versamento di contributi ad un secondo ente previdenziale non possa comportare ulteriori vantaggi. Tuttavia, poiché nella fattispecie la legislazione olandese è quella del «secondo» Stato, e non vi è alcun rapporto diretto fra il versamento di contributi ed i relativi diritti a prestazioni, il principio dell'applicazione esclusiva della legislazione dello Stato in cui il lavoratore è stato occupato vale anche per il regolamento n. 3.
In base a tali considerazioni, la Commissione propone che le questioni sottoposte alla Corte vengano risolte come segue:
«1. Le disposizioni relative alla legislazione da applicare, contenute negli artt. 12-15 del regolamento n. 3 del Consiglio CEE e negli artt. 13-17 del regolamento n. 1408/71 dello stesso consiglio, rientrano fra le disposizioni fondamentali di detti regolamenti.
2. Va ritenuto incompatibile con tali disposizioni il fatto che una legislazione previdenziale, applicata in conformità alle stesse ad una situazione determinata, contenga una norma in forza della quale vengono presi in considerazione elementi che, secondo dette disposizioni, rientrano esclusivamente nel diritto di un altro Stato membro.
3. Né gli artt. 12-15 del regolamento n. 3, del Consiglio CEE, né gli artt. 13-17 del regolamento n. 1408/71 dello stesso Consiglio autorizzano gli Stati membri diversi da quello nel cui territorio il lavoratore è occupato ad applicare la propria legislazione previdenziale, qualora da ciò derivino, per i lavoratori o per i datori di lavoro, maggiori oneri non accompagnati da ulteriori vantaggi di natura previdenziale.»
SENTENZA › In fatto › III — Trattazione orale
paragrafo 1
La Commissione delle Comunità europee ha presentato osservazioni orali nell' udienza del 9 marzo 1977.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 30 marzo 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 13 ottobre 1976, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre successivo, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 12 del regolamento n. 3 (GU 1958, n. 30, del 16 dicembre 1958, pag. 561) e dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71 (GU n. L 149, del 5 luglio 1971, pag. 2).
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra l'amministrazione olandese ed un lavoratore cittadino dei Paesi Bassi, il quale pur avendo quivi risieduto nel 1972, era stato occupato, durante lo stesso anno, nella Repubblica federale di Germania, una prima volta dal 14 giugno al 18 agosto ed una seconda volta dal 2 ottobre al 21 dicembre.
punto 3
Dal fascicolo risulta che detto lavoratore è stato sottoposto alla legislazione sociale della Repubblica federale di Germania ed ha versato contributi in que sto Stato per i suddetti periodi lavorativi, mentre, per il resto dell'anno, è stato soggetto al regime olandese delle «assicurazioni generali» («Volksverzekeringen»), il quale si applica a qualsiasi persona di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 65 anni, residente nei Paesi Bassi o che, pur non risiedendovi, presti lavoro subordinato nel territorio di tale Stato.
punto 4
Al lavoratore di cui trattasi veniva perciò imposto, in forza della legislazione dello Stato di residenza, il pagamento di contributi assicurativi sulla retribuzione percepita nello Stato di occupazione, in misura proporzionale al periodo dell'anno durante il quale egli non aveva lavorato in quest'ultimo Stato.
punto 5
L'interessato ha contestato la legittimità di tale imposizione, sostenendo fra l'altro che, avendo versato contributi nello Stato d'occupazione, proporzionalmente alla retribuzione ivi percepita, egli non poteva essere tenuto a fare lo stesso per una parte di tale reddito, anche nello Stato di residenza, trovandosi così sottoposto ad una doppia imposizione, contrastante coi principi generali del diritto e inammissibile in base alle norme comunitarie.
punto 6
L'autorità nazionale competente ha invece sostenuto che, agli effetti dell'applicazione del regime olandese delle «assicurazioni generali», è irrilevante, per la determinazione del reddito imponibile in forza dello stesso regime, che tale reddito sia stato percepito nei Paesi Bassi ovvero in un altro Stato.
punto 7
Con la prima questione, il giudice nazionale chiede a questa Corte di stabilire se, nel caso di un lavoratore che sia stato occupato per una parte dell'anno in uno Stato membro diverso da quello di residenza e sia stato soggetto, durante lo stesso periodo, alla legislazione sociale dello Stato d'occupazione, essendo invece sottoposto, per il rimanente periodo dell'anno, a quella dello Stato di residenza, l'art. 12 del regolamento n. 3 non osti a che sulla retribuzione percepita dall'interessato, ed in base alla quale siano stati versati contributi nello Stato d'occupazione, in conformità alla legislazione sociale ivi vigente, vengano riscossi contributi previdenziali anche nello Stato di residenza, in misura proporzionale alla parte dell'anno durante la quale l'interessato non ha lavorato nello Stato di occupazione.
punto 8
Con la seconda questione, il giudice nazionale solleva lo stesso problema, in relazione all'interpretazione da dare all'art. 13 del regolamento n. 1408/71.
punto 9
Le due questioni vanno esaminate congiuntamente.
punto 10
L'art. 12 del regolamento n. 3, recita: «Fatte salve le disposizioni del presente titolo, i lavoratori subordinati o assimilati occupati nel territorio di uno Stato membro sono sottoposti alla legislazione di tale Stato, anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro …»
punto 11
L'art. 13 del regolamento n. 1408/71, il quale stabilisce, al n. 1, che il lavoratore «è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro», esclude qualsiasi possibilità di applicare congiuntamente, per uno stesso periodo, varie legislazioni nazionali.
punto 12
È evidente d'altra parte che, nella situazione prospettata dal giudice a quo, il lavoratore non è stato soggetto alle norme dello Stato di residenza relative alle «assicurazioni generali» durante il periodo in cui egli ha lavorato nell'altro Stato membro e per il quale è stato sottoposto alla legislazione sociale di quest'ultimo Stato.
punto 13
Il fatto che il lavoratore sia gravato, in ragione di uria medesima retribuzione, da oneri sociali imposti in forza di diverse legislazioni nazionali, mentre egli può assumere la qualità di assicurato rispetto ad una sola di tali legislazioni, espone il lavoratore stesso ad una doppia imposizione, il che è in contrasto con le citate disposizioni dei regolamenti n. 3 e n. 1408/71.
punto 14
Di conseguenza, poiché la legislazione sociale dello Stato membro di residenza non si applica a periodi di lavoro compiuti in un altro Stato membro, la retribuzione percepita in ragione di tale lavoro non può costituire, nemmeno parzialmente, la base imponibile per la riscossione di contributi in forza di tale legislazione, ed è quindi sottratta agli oneri sociali previsti dalle relative norme.
punto 15
Le questioni formulate dal giudice a quo vanno perciò risolte nel senso che l'art. 12 del regolamento n. 3 e l'art. 13 del regolamento n. 1408/71 escludono entrambi che lo Stato di residenza abbia la facoltà d'imporre, in forza della propria legislazione sociale, contributi sulla retribuzione percepita dal lavoratore in ragione dell'attività prestata in un altro Stato membro, e perciò soggetta alla legislazione sociale di questo Stato.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 16
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
punto 17
Nei confronti delle parti il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nella causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con sentenza 13 ottobre 1976, dichiara:
L'art. 12 del regolamento n. 3 e l'art. 13 del regolamento n. 1408/71 escludono entrambi che lo Stato di residenza abbia la facoltà d'imporre, in forza della propria legislazione sociale, contributi sulla retribuzione percepita dal lavoratore in ragione dell'attività prestata in un altro Stato membro, e perciò soggetta alla legislazione sociale di questo Stato.
Firme
Kutscher
Donner
Pescatore
Mertens de Wilmars
Sørensen
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 maggio 1977.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher