Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 153 Deliberazioni del giudice in camera di consiglio
1. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza del pubblico ministero e del cancelliere e senza intervento delle parti private e dei difensori salvo che la legge disponga altrimenti.
2. Alle corti e ai tribunali prima della deliberazione e' fatta relazione da uno dei componenti, previamente designato dal presidente.
3. I provvedimenti in camera di consiglio di competenza della corte di assise e della corte di assise di appello, quando e' chiusa la sessione, sono deliberati rispettivamente dal tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise o dalla corte di appello.
Art. 154 Obbligo d'osservanza delle norme processuali
1. I magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono obbligati ad osservare le norme stabilite in questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullita' od altra sanzione particolare.
2. Il presidente della corte d'appello vigila sotto la propria responsabilita' perche' i giudici dei tribunali e delle corti, i cancellieri e gli ufficiali giudiziari si attengano rigorosamente alle prescrizioni della legge. Altrettanto fa il presidente del tribunale rispetto ai magistrati e funzionari soggetti alla sua sorveglianza.
3. Il procuratore generale e il procuratore del Re esercitano per lo stesso scopo la vigilanza sui magistrati del pubblico ministero e sui pretori; le stesse Autorita' ed il pretore esercitano tale vigilanza sui funzionari di cancelleria e di segreteria, sugli ufficiali giudiziari e sugli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Capo III. Dei processi verbali
Art. 155 Nozione del processo verbale
1. Il processo verbale e' atto compilato da un pubblico ufficiale per fare fede delle operazioni compiute o delle dichiarazioni ricevute da lui o da un altro pubblico ufficiale ch'egli assiste.
Art. 156 Regola generale
1. Quando occorre compilare processi verbali il giudice e' assistito dal cancelliere; il magistrato del pubblico ministero e' assistito dal segretario o da un ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 157 Contenuto e formalita' del processo verbale
1. Il processo verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e occorrendo dell'ora in cui e' cominciato e chiuso, i nomi delle persone intervenute, le cause, se conosciute, per cui non siasi avuta la presenza delle persone che sarebbero dovute intervenire, l'indicazione delle operazioni a cui ha preso parte ciascuno degli intervenuti e dei risultati ottenuti, e le dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale che compila l'atto.
2. Nel processo verbale deve essere indicato, per ogni dichiarazione in esso inserita, se e' stata fatta spontaneamente o a domanda; se e' stata dettata dal dichiarante, ne e' fatta menzione.
3. Il processo verbale previa lettura e' sottoscritto in fine di ogni foglio dalle persone intervenute, anche quando la continuazione delle operazioni e' rimessa ad altro giorno.
4. Se alcuno degli intervenuti non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta menzione.
Art. 158 Valore probatorio del processo verbale
1. Il processo verbale fa fede fino ad impugnazione di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta di aver fatto o essere avvenuto in sua presenza, ma non pregiudica la libera valutazione da parte del giudice dei fatti attestati o delle dichiarazioni ricevute nel verbale medesimo.
Art. 159 Incapacita' di intervenire come testimoni ad atti processuali
1. Non possono intervenire come testimoni ad atti processuali:
1° i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza: la capacita' si presume sino a prova contraria;
2° le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o alla liberta' vigilata.
Art. 160 Dichiarazioni orali delle parti
1. Quando la legge non prescrive la forma scritta, le parti possono fare dichiarazioni, istanze o deduzioni orali personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
2. Salvo quanto e' disposto nell'articolo 80 in relazione all'imputato detenuto, il pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione, l'istanza o le deduzioni ne compila processo verbale al quale unisce se ne e' il caso il mandato speciale.
3. Se la parte ne fa richiesta, le e' rilasciato un certificato a sue spese.
Art. 161 Nullita' dei processi verbali
1. Salve le particolari disposizioni di legge, il processo verbale e' nullo se manca l'indicazione della data, la designazione delle persone intervenute o la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha compilato.
Capo IV. Della rinnovazione, pubblicazione e copia degli atti
Art. 162 Surrogazione di copie agli originali mancanti
1. Fuori dei casi particolarmente regolati dalle leggi, quando per qualsivoglia causa sono distrutti, smarriti o sottratti gli originali di sentenze o di altri atti processuali dei quali occorre far uso e non e' possibile ricuperarli, la copia autentica ha valore di originale ed e' posta nel luogo in cui questo dovrebbe trovarsi.
2. A tal fine il presidente della corte o del tribunale o il pretore, d'ufficio o a richiesta del pubblico ministero o della parte privata interessata, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo a costui il diritto di averne gratuitamente un'altra copia autentica.
Art. 163 Ricostituzione di atti
1. Quando non e' possibile provvedere nel modo indicato nell'articolo precedente, il pubblico ministero e le parti private possono presentare al giudice prove per accertare la preesistenza e il contenuto degli atti mancanti. Il giudice, assunte le prove, stabilisce con ordinanza se e in quale tenore l'atto mancante deve essere ricostituito.
2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, l'originale e' ricostituito anche d'ufficio secondo il tenore della medesima, quando il pretore, il presidente o in mancanza di lui alcuno dei giudici che sottoscrissero l'originale mancante, riconosce che questo era conforme alla predetta minuta.
3. Qualora non si possa provvedere alla ricostituzione dell'atto mancante in uno dei modi sopra indicati, il giudice determina se e' possibile e necessaria la rinnovazione, prescrivendone il modo.
Quando occorre, stabilisce inoltre quali altri atti debbono essere rinnovati insieme con quello mancante.
Art. 164 Divieto di pubblicazione di determinati atti
1. E' vietata la pubblicazione, col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, del contenuto di qualunque documento e di ogni atto scritto od orale relativo:
1° all'istruzione formale o sommaria, fino a che del documento o dell'atto non siasi data lettura nel dibattimento a porte aperte;
2° ad una istruzione chiusa con sentenza che dichiara non doversi procedere, fino a che ne sia possibile la riapertura;
3° all'istruzione o al giudizio se il dibattimento e' tenuto a porte chiuse, fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato.26
2. Nei casi preveduti dai numeri 2° e 3° e' fatta eccezione per le sentenze e per le ordinanze, purche' non si tratti di sentenze pronunciate in seguito a dibattimento a porte chiuse a' termini dell'articolo 425.
Art. 165 Rilascio di copie, gli estratti o di certificati
1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione possono essere chiesti, da chiunque vi abbia interesse, copie, estratti o certificati di singoli atti. Le spese sono a carico del richiedente.
2. Il rilascio puo' essere consentito dal giudice istruttore, dal pretore o dal pubblico ministero che procede all'istruzione e, dopo che questa e' chiusa con sentenza che dichiara non doversi precedere, dal giudice istruttore o dal pretore. Durante il giudizio o dopo la sua definizione il rilascio puo' essere consentito dal presidente della corte o del tribunale o dal pretore.
3. Il rilascio predetto non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito nell'articolo precedente.
4. Se si tratta di scrittura sequestrata, si osservano le disposizioni dell'articolo 343.
Art. 165-bis Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte dell'autorita' giudiziaria
1. Il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero, per i soli procedimenti in corso di istruzione, possono ottenere dalla competente autorita' giudiziaria, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 307, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.
Art. 165-ter Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno
1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale e dai delitti indicati negli articoli 306, 416-bis 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, nonche' dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni e dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863.
Eguale richiesta puo' essere fatta per la raccolta e l'elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.
2. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma precedente anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta deve provvedere entro cinque giorni.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti sono coperte dal segreto d'ufficio.
4. Se l'autorita' giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 307 emette decreto motivato di rigetto.
Capo V. Delle notificazioni
Art. 166 Organo e forme delle notificazioni
1. La notificazione di un atto, salvo che sia disposto altrimenti, e' eseguita, per ordine del giudice o del pubblico ministero o a richiesta della parte privata, dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
2. L'atto e' rimesso all'ufficiale giudiziario che deve immediatamente formarne un numero di copie eguale a quello delle persone alle quali deve notificarsi.
3. Fuori dei casi eccettuati dalla legge, l'atto deve essere notificato per intero.
4. Gli avvisi che in qualsiasi stato e grado del procedimento sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel processo verbale.
5. Qualora si tratti di un mandato o di un ordine di comparizione, ovvero di un decreto di citazione che non sia diretto alla presentazione in giudizio dell'imputato o delle altre parti, il giudice o il pubblico ministero puo' disporne la notificazione a mezzo della polizia giudiziaria. In tal caso l'atto, insieme ad un numero a copie uguale a quello delle persone alle quali deve essere notificato, e' rimesso all'ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio. Questo delega per l'esecuzione uno dei propri agenti, il quale e' tenuto ad osservare le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 167 Modi della notificazione
1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite mediante consegna di una copia dell'atto in ufficio al segretario del procuratore del Re o del procuratore generale. Le comunicazioni di atti o provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura del cancelliere nello stesso modo; il cancelliere fa annotazione, nell'originale dell'atto, dell'eseguita consegna e della data in cui questa e' avvenuta.
2. Le notificazioni alla parte civile si eseguono nel domicilio indicato nella dichiarazione di costituzione.
3. La prima notificazione al responsabile civile citato e' eseguita nelle forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto. Se si tratta di persona che non abbia il libero esercizio dei suoi diritti, di persona giuridica o di pubblica Amministrazione, la notificazione si esegue con le forme stabilite dalle leggi di procedura civile.
4. Dopo la notificazione della citazione o nella dichiarazione di intervento volontario, il responsabile civile deve dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dal cancelliere dell'ufficio giudiziario competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.
5. Le notificazioni alla persona civilmente obbligata per l'ammenda si eseguono con le forme stabilite per il responsabile civile.
Art. 167-bis Notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo
1. Nei casi di urgenza i soggetti diversi dall'imputato possono essere avvisati o convocati a mezzo del telefono, per ordine del giudice o del pubblico ministero, dal cancelliere, dal segretario o dalla polizia giudiziaria.
2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione e' annotato il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione deve essere effettuata mediante chiamata del numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali.
3. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione.
4. Dell'avvenuta comunicazione e' data conferma al destinatario mediante telegramma.
5. Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti la notificazione e' eseguita, per estratto, mediante telegramma.84
Art. 168 Notificazioni all'imputato detenuto
1. Le notificazioni all'imputato detenuto si eseguono dall'ufficiale giudiziario mediante consegna della copia alla persona.
2. Questa disposizione si applica anche quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o che e' internato in uno stabilimento per misura di sicurezza.47
Art. 169 Prima notificazione all'imputato non detenuto
1. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, quando il domicilio per le notificazioni non e' stato ancora designato a norma dell'art. 171 e non e' possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la prima notificazione e' eseguita nella casa di abitazione dell'imputato stesso o nel luogo in cui abitualmente esercita la sua attivita' professionale, mediante consegna ad una persona che conviva anche temporaneamente con lui o in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi sopra indicati siano ignoti, la notificazione si esegue, salvo che si tratti di latitante, nel luogo ove l'imputato ha temporanea dimora o recapito mediante consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia non puo' in alcun caso essere consegnata a persona minore degli anni 14 o palesemente affetta da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza o che sia stata offesa dal reato.
5. Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa e' depositata nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale.
L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
Art. 170 Notificazioni all'imputato irreperibile
1. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi stabiliti nell'articolo precedente l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice davanti al quale e' in corso il procedimento o al pubblico ministero, quando la notificazione e' stata da lui richiesta.
2. Il giudice o il pubblico ministero, dopo avere disposto nuove ricerche particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima dimora dell'imputato, emette decreto con il quale, nominato un difensore all'imputato che gia' non ne abbia uno nel luogo in cui si procede, ordina che le notificazioni non potute fare e quelle che occorressero in seguito siano eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede. Di ogni deposito deve essere dato avviso senza ritardo al difensore.
3. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide per ogni effetto; ma, se la legge non dispone altrimenti, esse non conferiscono al difensore il diritto di sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Per ogni altro atto il difensore rappresenta l'imputato.
4. Il decreto di irreperibilita' emesso durante l'istruzione non ha efficacia ai fini del giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo non ha efficaci ai fini del giudizio di appello o di rinvio.