Sez. U, Sentenza n. 2925 del 12/12/1967 (Rv. 330590 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SCADENZA DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SCADENZA DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
In tema di espropriazione per pubblica utilita, tra l'inizio e la consumazione del procedimento intercorre un periodo di tempo durante il quale il potere giuridico della P. a. Di comprimere il diritto, attraendolo nella sfera degli interessi legittimi, puo venir meno per l'intervento di una causa legittima quale il decorso del termine imposto dalla legge per l'attuazione delle opere dichiarate di pubblica utilita. In tal caso il giudice adito deve riconoscere l'avvenuto ripristino del diritto anche difronte alla P. a. Per effetto del cessato potere e della cessata compressione ed il giudice amministrativo, qualunque sia il -petitum-, deve astenersi dall'emettere pronuncia nel merito, ma dichiarare il difetto di giurisdizione. (Cfr. 1223-64, 419-61).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)