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Sez. 1 - , Sentenza n. 22276 del 03/11/2016 (Rv. 642647 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Dichiarazione di incompetenza - Riassunzione del processo davanti al giudice competente - Successiva impugnazione in appello della declaratoria di incompetenza - Inammissibilità dell'appello - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642647-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

Nel caso di dichiarazione di incompetenza, il soggetto che riassuma il processo davanti al giudice competente non può, successivamente, proporre impugnazione avverso tale pronuncia sollecitando la riforma della sentenza che aveva accolto l'eccezione da lei stessa formulata, cosicché l'appello, ove proposto, va dichiarato inammissibile. Invero, il principio del giusto processo di cui all'art. 111, comma 1, Cost., impedisce di accordare protezione ad una pretesa caratterizzata dall'uso strumentale del processo, nella specie ravvisabile nel comportamento di un soggetto che citi la controparte in giudizio davanti ad un giudice che egli stesso reputi incompetente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dall'opponente a decreto ingiuntivo che, a seguito di dichiarazione di incompetenza, aveva dapprima riassunto il processo davanti al giudice competente e, quindi, impugnato la sentenza di incompetenza al fine di ottenere la declaratoria di nullità per incompetenza del decreto opposto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Costituzione art. 111 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)