Sez. L, Sentenza n. 11884 del 14/12/1990 (Rv. 470140 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE DELL'INPS PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI E PREMI NON VERSATI E PER LE RELATIVE SOMME AGGIUNTIVE - OPPOSIZIONE DAVANTI AL PRETORE DEL LAVORO - AMMISSIBILITÀ - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DISCIPLINA EX ART. 442 E SEGUENTI COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - DECISIONE LIMITATA ALLA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE DELL'INPS PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI E PREMI NON VERSATI E PER LE RELATIVE SOMME AGGIUNTIVE - OPPOSIZIONE DAVANTI AL PRETORE DEL LAVORO - AMMISSIBILITÀ - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DISCIPLINA EX ART. 442 E SEGUENTI COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - DECISIONE LIMITATA ALLA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO - CONDIZIONI.*
Con riguardo alla disciplina prevista dall'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che, nell'introdurre modifiche al sistema penale, ha depenalizzato le contravvenzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie punite con la sola ammenda) avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'INPS per la riscossione delle somme dovute per contributi e premi non versati e per le relative somme aggiuntive può essere proposta opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, ed al giudizio di opposizione si applica il rito di cui agli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. In tal caso il giudice dell'opposizione (e quindi anche quello d'appello che giudica sull'opposizione già proposta), essendo investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere e sulle eccezioni contro di essa proposte, anche se l'ingiunzione sia stata emessa fuori dei casi stabiliti dalla legge, può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del provvedimento solo nei casi in cui, per difetto di altri presupposti processuali, cioè per inderogabili ed ostative ragioni pregiudiziali, manchi la possibilità di emettere una pronuncia di merito nei confronti dell'opponente e dell'opposto. (Conf 8437/87, mass n 455983).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)