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Sez. 3, Sentenza n. 2329 del 16/04/1982 (Rv. 420207 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DELLA LOCAZIONE - RIGETTO FONDATO SUL PRESUPPOSTO DELLA MANCANZA DI TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE IN CAPO ALL'ATTRICE, NUDA PROPRIETARIA - GIUDICATO - ESTENSIONE A TALE QUESTIONE - SUCCESSIVA DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA FONDATA SUL PRESUPPOSTO DEL CONSOLIDAMENTO DELL'USUFRUTTO CON LA NUDA PROPRIETÀ VERIFICATOSI PRIMA DEL PRECEDENTE GIUDIZIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420207-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DELLA LOCAZIONE - RIGETTO FONDATO SUL PRESUPPOSTO DELLA MANCANZA DI TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE IN CAPO ALL'ATTRICE, NUDA PROPRIETARIA - GIUDICATO - ESTENSIONE A TALE QUESTIONE - SUCCESSIVA DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA FONDATA SUL PRESUPPOSTO DEL CONSOLIDAMENTO DELL'USUFRUTTO CON LA NUDA PROPRIETÀ VERIFICATOSI PRIMA DEL PRECEDENTE GIUDIZIO - INAMMISSIBILITÀ.*

L'autorità del giudicato opera entro i limiti degli elementi costitutivi dell'Azione (soggetti, petitum e causa petendi) e l'ambito della sua estensione si determina non soltanto relativamente all'oggetto della controversia ed alle ragioni fatte valere dalle parti (giudicato esplicito), ma anche con riguardo agli accertamenti che sono necessariamente ed inscindibilmente collegati alla decisione di cui costituiscono il presupposto, sicché la cosa giudicata si Forma non soltanto sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza ma anche sulle affermazioni che si presentano come il fondamento logico-giuridico della soluzione adottata. Conseguentemente, qualora con sentenza passata in giudicato sia stata rigettata la domanda di cessazione della proroga legale del contratto di locazione, non avendo la locatrice - nuda- proprietaria - la titolarità del diritto di godimento dello immobile, tale punto resta coperto dal giudicato e va rigettata la nuova domanda, successivamente proposta dalla stessa parte, la quale affermi di essere piena proprietaria a seguito del consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà, verificatosi in epoca anteriore al precedente giudizio. (Conf 3402/80, mass n 407218, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)