Sez. 4, Sentenza n. 2684 del 21/12/1983 Ud. (dep. 22/03/1984) Rv. 163305 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - VELOCITÀ DEL VEICOLO - ACCERTAMENTO - TRACCE DI FRENATURA - TEMPO PSICO-TECNICO - VALUTABILITÀ.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - VELOCITÀ DEL VEICOLO - ACCERTAMENTO - TRACCE DI FRENATURA - TEMPO PSICO-TECNICO - VALUTABILITÀ.*
In tema di responsabilità da sinistri stradali, il giudice, per desumere dalle tracce di frenata, rinvenuta sul luogo dell'incidente, la velocità del veicolo investitore, può tener conto del cosiddetto tempo psico-tecnico e cioè dell'intervallo di reazione (pari in media a circa un minuto secondo), durante il quale il veicolo percorre un certo spazio proporzionato alla velocità medesima, che va ad aggiungersi allo spazio di frenata. (V mass n 158812; (V mass n 158407).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)