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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 297 del 1984

Decisione
decisa il 1984-12-14, depositata il 1984-12-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:297
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14818

  • Provincia di bolzano
  • Espropriazione per pubblico interesse
  • Edilizia abitativa
  • Questione proposta in via subordinata ad altra accolta dalla corte
  • Situazione normativa conseguente
  • Ridefinizione del regime indennitario
  • Trattamento riservato ai terreni ed ai soggetti espropriati nelle zone di espansione
  • Competenza del legislatore provinciale
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 24, comma primo, l. pr. Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, nella parte in cui, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, st. l., non detrae dall'indennizzo, per compensazione, l'ingiustificata locupletazione conseguita dall'espropriato mediante la restituzione dei suoli non utilizzati per fini pubblici e quindi valorizzati ed affrancati dal rischio di ulteriori espropriazioni, in quanto le conseguenze ipotizzate dal giudice a quo si verificherebbero solo se e in quanto il legislatore altoatesino, nel ridefinire, in conseguenza dell'illegittimità costituzionale allora pronunziata, il regime indennitario, non avesse tenuto conto del trattamento di favore che nelle ordinanze di remissione si assumeva riservato ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di espansione. - S. n. 231/1984. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, l. pr. Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. (v. al riguardo S. n. 231/1984).

Norme impugnate

  • art. 24, comma 1, legge provinciale Bolzano 20 agosto 1972, n. 15

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa) e successive modificazioni e dell'art. 24, primo comma, stessa legge, promossi con 13 ordinanze emesse il 5 ottobre, 9, 16, 23 novembre, 14 e 15 dicembre 1982, 11, 18, 25 gennaio (n. 2 ordinanze), 26 aprile, 17 maggio 1983 dalla Corte d'appello di Trento, iscritte ai nn. 821 e 949 del reg. ord. 1982, 14, 37, 93, 170, 171, 209, 210, 242, 310, 600 e 871 del reg. ord. 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 108, 156, 163, 177, 184, 205, 219, 232, 246, 255 dell'anno 1983 e nn. 4 e 67 dell'anno 1984. Visto l'atto di costituzione di Waldner Luigi; udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
punto 1.1
la Corte d'appello di Trento, con le tredici ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo e terzo, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.;
punto 1.2
il giudice remittente, premesso che nei giudizi a quibus, tutti concernenti opposizione alla determinazione dell'indennità di esproprio, vengono in considerazione aree dotate di vocazione edificatoria (donde la rilevanza della questione), deduce che la norma censurata, imponendo, nel dettare i criteri per la determinazione dell'indennità, di considerare i terreni espropriati come agricoli, prescinderebbe dalle effettive caratteristiche del bene ablato, così offendendo sia la previsione costituzionale del "serio ristoro" (art. 42 Cost.), che lo stesso principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in relazione alla disparità di trattamento conseguente a valori indennitari che possono essere i più vari e i meno logici;
punto 2.1
in alcune ordinanze di rimessione R.O. 949/82, 170, 171, 209, 310 e 600/83) il giudice a quo solleva, in via subordinata all'accoglimento della principale, una seconda questione di legittimità costituzionale, denunciando, sempre in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., l'art. 24, primo comma, della medesima legge provinciale n. 15 del 1972, il quale, nell'ambito della normativa concernente le aree di edilizia agevolata nelle zone di espansione, disciplina l'acquisizione di dette aree da parte del comune;
punto 2.2
la Corte remittente rileva che, se il valore urbanistico dei beni ablati tornasse ad avere rilevanza ai fini della determinazione dell'indennità, non potrebbe non tenersi conto del fatto che, nelle zone di espansione, il terreno della comunione coatta che residua allo stralcio di quello destinato all'edilizia abitativa agevolata ed è restituito ai proprietari, viene perciò stesso ad acquistare un pregio più elevato, in quanto affrancato dal rischio di ulteriori espropriazioni e destinato all'edilizia residenziale privata; con la conseguente illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non detrae dall'indennizzo, a mo' di compensazione, l'ingiustificata locupletazione conseguita dall'espropriato mediante la restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici;
punto 3
in nessuno dei giudizi instaurati con le ordinanze in esame si sono costituite parti private, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 4
i giudizi possono, data l'identità delle questioni, essere riuniti e congiuntamente decisi. Considerato che le medesime questioni sono state già esaminate, sotto gli stessi profili, dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 231 del 1984, ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale - limitatamente al regime dell'indennità di esproprio previsto per le aree comprese nel centro edificato o altrimenti provviste, in relazione alle oggettive caratteristiche del bene ablato, dell'attitudine edificatoria - dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano n. 15 del 1972 e successive modificazioni, al quale andava circoscritta la questione sollevata - allora, come nelle ordinanze in esame - dalla stessa Corte di appello di Trento, anche nei confronti del terzo comma dell'art. 12; b) l'inammissibilità della questione relativa all'art. 24, primo comma, della stessa legge provinciale, in quanto le conseguenze ipotizzate dal giudice a quo si sarebbero verificate solo se e in quanto il legislatore altoatesino, nel ridefinire, in conseguenza dell'illegittimità costituzionale allora pronunziata, il regime indennitario, non avesse tenuto conto del trattamento di favore che nelle ordinanze di remissione si assumeva riservato ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di espansione; che non vi sono motivi per discostarsi da tali decisioni, in quanto il giudice a quo prospetta le questioni con argomentazioni identiche a quelle contenute nelle ordinanze di cui ai giudizi decisi con la citata sentenza n. 231/84. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa") e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dalla Corte di appello di Trento con tutte le ordinanze indicate in epigrafe; b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata dalla Corte di appello di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., con le ordinanze nn. 949 del 1982 e 170, 171, 209, 310 e 600 del 1983. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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