diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 09/03/1976 Ud. (dep. 30/09/1976) Rv. 134430 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - CONVIVENZA NON RISULTANTE DAI REGISTRI ANAGRAFICI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134430-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - CONVIVENZA NON RISULTANTE DAI REGISTRI ANAGRAFICI - IRRILEVANZA.*

Poiche il rapporto di convivenza non e escluso dal fatto che il consegnatario dell'atto notificato abbia una residenza anagrafica diversa da quella del destinatario dell'atto, la notificazione deve ritenersi valida anche se la convivenza abbia carattere temporaneo. Le risultanze anagrafiche, invero, non escludono che una persona si sia temporaneamente trasferita presso i suoi congiunti, lasciando invariata la residenza anagrafica. In tal modo si determina una situazione di convivenza di per se sufficiente agli effetti dell'art 169 cod proc pen. (V mass n 106544).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)