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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 1160 del 1988

Decisione
decisa il 1988-12-15, depositata il 1988-12-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1160
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14144

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Dipendenti degli enti locali
  • Dipendenti dimessi dal servizio prima del venticinquesimo anno di anzianità
  • Indennità di fine rapporto
  • Diritto
  • Esclusione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 763/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. c, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1982 dal Pretore di Varese nel procedimento civile vertente tra Marchese Achille e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Varese, con ordinanza emessa il 23 settembre 1982 (R.O. n. 228/1988) nel procedimento civile vertente tra Marchese Achille e INADEL, diretto ad ottenere il pagamento della indennità premio servizio nonostante le dimissioni intervenute soltanto dopo anni sei, mesi sette e giorni dodici, anziché dopo venticinque anni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera c, della legge 8 marzo 1968, n. 152, che esclude il diritto alla predetta indennità per i dipendenti dimessi dal servizio prima del venticinquesimo anno di anzianità, in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica nei confronti di altri dipendenti pubblici che hanno diritto alla indennità di fine rapporto dopo un anno di iscrizione all'apposito fondo; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 763 del 1988, ha già dichiarato la norma ora censurata costituzionalmente illegittima; che, quindi, la questione ora sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, siccome la detta norma è ormai espunta dall'ordinamento giuridico;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. c, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Varese con la ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze