Sez. U, Sentenza n. 6418 del 29/10/1983 (Rv. 431157 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE A TITOLO DI IRPEF - RIFIUTO DI RIMBORSO - CONTROVERSIA RELATIVA PROMOSSA DAL CONTRIBUENTE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE A TITOLO DI IRPEF - RIFIUTO DI RIMBORSO - CONTROVERSIA RELATIVA PROMOSSA DAL CONTRIBUENTE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.*
La controversia promossa nei confronti dell'amministrazione finanziaria per la restituzione di somme indebitamente riscosse a titolo di IRPEF (nella specie, a seguito di riliquidazione del tributo in applicazione della legge 13 aprile 1977 n. 114), ed a fronte del rifiuto di rimborso da parte dell'amministrazione medesima (o del suo silenzio per novanta giorni dopo la richiesta del contribuente), è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, non del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 1 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sulla nuova disciplina del contenzioso tributario. Tale principio non trova deroga per il caso in cui vi sia stato riconoscimento del diritto al rimborso (nella specie, in Sede di cartella esattoriale), perché questo riconoscimento, in relazione al successivo indicato rifiuto, non esclude l'esistenza di una controversia d'imposta, ma spiega rilievo solo al fine dell'inversione processuale dell'Onere della prova. (V 2118/81, mass n 412841).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)