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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 186 del 1987

Decisione
decisa il 1987-05-20, depositata il 1987-05-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:186
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4297

  • Reati militari
  • Presentazione di domande, esposti o reclami di quattro o più militari
  • Pena
  • Reclusione militare da sei mesi a tre anni
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Per costante giurisprudenza va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, se l'ordinanza, che ne rimette l'esame alla Corte, sia del tutto priva di motivazione, limitandosi ad una apodittica affermazione in punto di rilevanza e non fornisca notizia circa il fatto addebitato agli imputati nel processo a quo. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 52 Cost., dell'art. 180, secondo comma, cod.pen.mil.pace, che punisce, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, la presentazione di domande, esposti o reclami da parte di quattro o più militari mediante pubblica manifestazione).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180, secondo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1985 dal tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di Liaci Giorgio ed altri, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 1ª serie speciale dell'anno 1986; Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti.
punto 1
Ritenuto che il tribunale militare di Bari, nel procedimento contro Liaci Giorgio ed altri, ha sollevato, su istanza di parte, con ordinanza emessa il 31 ottobre 1985 (R.O. n. 98/1986), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 21 e 52 Cost., dell'art. 180, secondo comma, c.p.m.p., che punisce, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, la presentazione di domande, esposti o reclami da parte di quattro o più militari mediante pubblica manifestazione; che, ad avviso del giudice a quo, la questione non appare manifestamente infondata, alla stregua delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 126/1985 (con la quale è stato dichiarato incostituzionale l'art. 180, primo comma, c.p.m.p.), in quanto riferibili anche alla diversa fattispecie criminosa prevista dal secondo comma dell'art. 180 c.p.m.p., non presa in esame dalla suddetta sentenza poiché non oggetto di censura; che la questione è ritenuta rilevante, "non potendo essere definito il giudizio pendente"; che non vi è stata costituzione di parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 2
Considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione in punto di rilevanza, in quanto si limita ad una apodittica affermazione in proposito, senza fornire alcuna notizia circa il fatto addebitato agli imputati; che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, secondo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3. 21 e 52 Cost., dal tribunale militare di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: CORASANITI Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze