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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 53 del 1959

Decisione
decisa il 1959-11-10, depositata il 1959-11-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:53
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 879

  • Proprietà
  • Livelli
  • Legge 15 febbraio 1958, n. 74, contenente "regolamentazione di canoni livellari veneti"
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Vedi: Sent. n. 46/1959 B.

Norme impugnate

  • legge 15 febbraio 1958, n. 74

Parametri

Massima n. 880

  • Questioni di illegittimità costituzionale in via incidentale
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi: Ord. n. 24/1956 D.

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1958, n. 74: "Regolamentazione dei canoni livellari veneti", promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza 24 dicembre 1958 del Pretore di Este, emessa nel procedimento civile tra Faccioli Clemente e Arzenton Pietro e Rosina Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 21 febbraio 1959 ed iscritta al n. 10 del Registro ordinanze 1959; 2) ordinanza 5 gennaio 1959 del Pretore di Soave emessa nel procedimento civile tra la Fondazione Nobile Donà Bernardo e Lancerotto Giuseppina e Lancerotto Elvira-Rosa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959 ed iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1959.
punto 1
Ritenuto che con le due ordinanze sopra elencate è stata rimessa alla Corte costituzionale la decisione della questione di legittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1958, n. 74: "Regolamentazione dei canoni livellari veneti", in riferimento agli articoli 3 e 42, terzo comma, della Costituzione;
punto 2
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la quale con sentenza del 9 luglio 1959, n. 46, ha dichiarato non fondata tale questione; che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va pienamente confermata;
punto 3
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti ai Pretori di Este e di Soave. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1959. GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze