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Sez. 1, Sentenza n. 12551 del 04/06/2014 (Rv. 631497 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Credito - Ammissione al passivo in via chirografaria - Richiesta in sede di opposizione del riconoscimento di un privilegio - Violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631497-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nel caso in cui il creditore abbia chiesto l'ammissione al passivo di una liquidazione coatta amministrativa di un credito in via chirografaria, l'eventuale opposizione ha carattere impugnatorio dell'atto amministrativo del commissario liquidatore ed apre la fase giurisdizionale, segnando, in coerenza con il principio dispositivo, i limiti della cognizione del giudice. Ne consegue che il giudice viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ove ammetta tale credito al passivo in via privilegiata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge Falliment. art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)