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Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

Testo in vigore al

Art. 18 Pensione indiretta ai superstiti

1. In caso di morte dell'agente o del rappresentante di commercio non pensionato nei cui confronti sussisteva il requisito di almeno 15 anni di anzianita' contributiva o, alternativamente, di almeno 5 anni di anzianita' contributiva di cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai superstiti indicati nell'articolo 20 una pensione annua indiretta pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della piu' elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate" determinate ai sensi dell'articolo 10, primo comma, o, in mancanza, della media di cui all'articolo 10, secondo comma, per quanti sono gli anni di
contribuzione e commisurata alle aliquote riportate dall'articolo 21.

2. E' applicabile per la pensione indiretta ai superstiti quanto
previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.

3. Fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva minima di cui al primo comma, qualora nel quinquennio precedente la data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino versati almeno due anni di contribuzione anche non continuativi, spetta cumulativamente ai superstiti una pensione indiretta che non puo' essere inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui all'articolo 10, primo comma o, in mancanza, della media di cui all'articolo 10, secondo comma; e' salva in ogni caso l'applicazione del minimo di pensione di cui all'articolo 26.

Art. 19 Pensione di reversibilita' ai superstiti

1. Ai superstiti, indicati nell'articolo 20, dell'agente o del rappresentante di commercio pensionato per invalidita' o vecchiaia spetta una pensione di reversibilita' commisurata alle aliquote riportate nello stesso articolo 21 della pensione goduta dall'agente o dal rappresentante di commercio.

2. Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia dell'agente o del rappresentante di commercio sia stata istituita una nuova posizione assicurativa, la base per il computo della pensione di reversibilita' e' determinata dalla pensione in godimento aumentata del supplemento che sarebbe stato corrisposto all'agente e al rappresentante di commercio stessi ai sensi dell'articolo 12.

3. La pensione di reversibilita' spettante cumulativamente ai superstiti non puo' essere comunque inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui al primo comma dell'articolo 10, o, in mancanza, della media di cui al secondo comma dell'articolo 10.

4. E' applicabile per la pensione di reversibilita' ai superstiti quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.

Art. 20 Superstiti

1. Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilita' ai sensi degli articoli 18 e 19:

  1. a) il coniuge superstite purche' non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso. Quando il superstite sia il marito, il suo diritto a pensione e' subordinato altresi' alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro;3

  2. b) i figli di eta' inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso di questo. Per i figli superstiti che risultino a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di eta' e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'universita'.
    Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;

  3. c) i genitori di eta' superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'agente o il rappresentante di commercio fu affidato;

  4. d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori superstiti, sempreche' gli interessati non siano titolari di pensione e al momento della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino permanentemente inabili al lavoro ed a loro carico. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'agente o del rappresentante di commercio se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo.5 Per l'accertamento dell'inabilita' dei superstiti si applicano le norme di cui all'art. 16. Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, l'agente o il rappresentante di commercio abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni e il matrimonio sia durato meno di due anni. Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato e dalla durata del matrimonio quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio. Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:

    1. 1) il coniuge che passi a nuove nozze;

    2. 2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilita';

    3. 3) i figli e le figlie al compimento del 18° anno di eta', ovvero al compimento del 21° anno di eta', qualora frequentino una scuola media o professionale, ovvero al compimento del 26° anno di eta' qualora siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se maggiorenni, quando cessi lo stato di inabilita' o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

    4. 4) le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di eta'.245

Art. 21 Aliquote di riduzione della pensione ai superstiti

1. La pensione indiretta e di reversibilita' di cui agli articoli 18 e 19 e' determinata in base alle seguenti aliquote:

  1. a) per il coniuge e i figli superstiti:
    60 per cento per i superstite;
    75 per cento per 2 superstiti;
    90 per cento per 3 superstiti;
    100 per cento per 4 o piu' superstiti.

  2. b) per i genitori:
    30 per cento per ciascuno di essi;

  3. c) per i fratelli e le sorelle:

2. 30 per cento per un fratello o una sorella;

3. 60 per cento per due o piu' fratelli e sorelle.

4. Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto al minimo di pensione previsto dal comma secondo dell'articolo 18 e dal terzo comma dell'art. 19; e' comunque dovuto il minimo di cui all'articolo 26.

5. Nei casi in cui cessi il diritto di uno o piu' superstiti si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.

6. Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto all'attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione e' ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.

Art. 22 Decorrenza della pensione ai superstiti

1. Le pensioni indirette e di reversibilita' decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'agente o del rappresentante di commercio.

2. Ad esse e' applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.

Art. 23 Termini di pagamento

1. La pensione e' corrisposta in 13 mensilita' a rate bimestrali anticipate entro la prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

2. La tredicesima mensilita' e' corrisposta entro la prima quindicina di dicembre.

Art. 24 Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita

1. Gli importi delle pensioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti erogati dall'ENASARCO, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dell'industria, sempreche' tale aumento raggiunga la misura del 12%.

2. Ai fini della determinazione dell'aumento percentuale di cui sopra, si prendono in considerazione le variazioni intervenute dal 1 gennaio 1972 e l'aumento stesso viene applicato a far data dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data in cui si e' raggiunto l'aumento del 12%. Gli aumenti successivi sono calcolati a partire da questa ultima data.

3. Alle pensioni liquidate nel periodo di tempo trascorso per raggiungere l'aumento del 12%, e' applicata una maggiorazione proporzionale ridotta in ragione del numero di semestri interi compresi fra la data iniziale assunta per la considerazione degli aumenti percentuali e la data di presentazione della domanda di pensione.

4. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 25 Riduzione dell'importo delle pensioni

1. Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare annuo della pensione in misura superiore a lire 5.000.000 sono operate le seguenti riduzioni:

2. 10% sulle somme comprese fra L. 5.000.000 e lire 6.000.000;

3. 12% sulle somme comprese fra L. 6.000.001 e lire 7.000.000;

4. 14% sulle somme comprese fra L. 7.000.001 e lire 8.000.000;

5. 16% sulle somme comprese fra L. 8.000.001 e lire 9.000.000;

6. 18% sulle somme comprese fra L. 9.000.001 e lire 10.000.000;

7. 20% sulle somme in eccedenza a L. 10.000.001.

Art. 26 Minimi di pensione

1. L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidita' totale e superstiti, salva l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 24, e' fissato in lire 25.000 mensili per tredici mensilita' all'anno.

2. Per le pensioni di invalidita' parziale, esso e' ridotto in proporzione al grado di invalidita'.

Art. 27 Destinazione degli utili e bilancio tecnico

1. Gli utili netti della gestione sono accreditati al Fondo di previdenza.

2. Almeno ogni quattro anni deve essere compilato il bilancio tecnico del Fondo, copia del quale deve essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 28 Disponibilita' dei crediti degli iscritti

1. I crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, ne' sequestrabili, ne' pignorabili.

2. L'ENASARCO ha tuttavia il diritto di trattenere lo ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo e comunque la trattenuta sulle rate di pensione non puo' essere superiore al quinto.

3. Il debito per maggiori importi di pensioni corrisposte derivante dall'abbassamento della media annua delle provvigioni di cui all'articolo 11 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e' estinto.

Art. 29 Addebiti e prestiti

1. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio sul cui conto siano stati annotati addebiti per prestiti non restituiti all'ENASARCO, hanno la facolta', da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di versare all'ente l'importo addebitato.

2. Qualora gli agenti ed i rappresentanti di commercio non si avvalgano della facolta' di cui al comma precedente, in sede di calcolo della pensione, l'importo addebitato non e' portato in detrazione ai fini della determinazione della provvigione media, ma la somma non restituita e' trattenuta sino ad un massimo di 36 rate uguali sulle mensilita' di pensione.

Art. 30 Prescrizione

1. Le rate di pensione non riscosse si prescrivono entro 5 anni dal giorno della loro scadenza.

Capo III. Ricorsi e vigilanza

Art. 32 Ricorsi

1. Sui ricorsi concernenti l'applicazione della presente legge decide, con provvedimento definitivo, il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO sentito un comitato istruttorio, presieduto dal presidente dell'ente medesimo o da un suo delegato, e composto da quattro membri del consiglio di amministrazione nominati dal consiglio stesso.

2. I ricorsi devono essere indirizzati al consiglio di amministrazione dell'ente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e devono contenere:

  1. a) le generalita' del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo);

  2. b) gli estremi del provvedimento impugnato;

  3. c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;

  4. d) la firma del ricorrente.

3. La decisione del consiglio di amministrazione deve essere comunicata entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso.

4. Trascorso tale termine, senza che la decisione sia stata comunicata, l'interessato ha facolta' di adire l'autorita' giudiziaria.

Art. 33 Sanzioni

1. Il preponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta e' punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale abbia omesso, in tutto o in parte, il pagamento del contributo. In caso di recidiva la pena e' dell'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000.

2. Nei casi previsti nel comma precedente il preponente e' altresi' tenuto al pagamento dei contributi non corrisposti ed al versamento di una somma di importo pari ai contributi medesimi.

3. Il preponente che effettua, sulle somme dovute allo agente o rappresentante di commercio, trattenute maggiori di quelle consentite, e' punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale e' stata effettuata la trattenuta abusiva, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

4. Il preponente, o chi per lui, che si rifiuti di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

5. Il preponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza sull'applicazione della presente legge dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge, e' punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati alla realizzazione dei fini di assistenza e di istruzione professionale dell'ENASARCO.

Art. 34 Oblazione

1. Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge il contravventore, previo pagamento dei contributi e delle somme dovute all'ENASARCO ai sensi del precedente articolo 33, e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita per le contravvenzioni commesse, oltre le spese del procedimento.

2. Il pagamento estingue il reato.

3. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'ENASARCO puo' ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del secondo comma dello articolo precedente.

Art. 35 Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme di questo titolo e relative norme di attuazione, spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'ispettorato del lavoro.

2. Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai proponenti all'ENASARCO sono conferite all'Ente stesso ed ai suoi incaricati le facolta' attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed ai suoi incaricati a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. A tal fine il preponente e' tenuto ad esibire all'Ente ed ai suoi incaricati tutti i documenti amministrativi e contabili che comunque interessino il rapporto con l'agente o con il rappresentante di commercio.

Capo IV. Norme transitorie e finali

Art. 36 Contributi liquidati

1. Ai fini della determinazione dell'"anzianita' contributiva" di cui all'articolo 9, secondo comma, lettera a) non sono coperti da contributi gli anni i cui contributi risultano comunque interamente liquidati.

Art. 37 Contributi volontari e per trasferimenti dal fondo indennita' per scioglimento del contratto

1. I versamenti volontari eseguiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio a norma degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti all'anno in cui e' stato effettuato il versamento volontario.

2. Gli importi, derivanti da liquidazioni dell'indennita' di risoluzione del rapporto, trasferiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio sul conto individuale di previdenza fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti al periodo per il quale l'indennita' e' stata accantonata dalla ditta.6

Art. 38 Ricostruzione della posizione previdenziale

1. L'importo derivante dalla liquidazione della polizza di assicurazione accesa a copertura dei contributi pervenuti all'ENASARCO, versato sul conto individuale posteriormente al giugno 1950, e' computabile, ai fini della determinazione dell'anzianita' contributiva, con riferimento all'anno in cui i singoli versamenti sono pervenuti all'ENASARCO.

2. I contributi per i quali era possibile il trasferimento ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, sul conto individuale, e che non siano stati liquidati entro il 7 luglio 1970, vengono considerati ai fini della determinazione della anzianita' contributiva come riferiti all'anno in cui il versamento dei contributi e' pervenuto all'ENASARCO, se precedenti il giugno 1950, o all'anno per il quale i contributi sono stati versati, se successivi al giugno 1950.