Sez. 3, Sentenza n. 7084 del 28/04/1987 Ud. (dep. 08/06/1987) Rv. 176134 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - POSIZIONAMENTO DEL FABBRICATO - MODIFICA - REATO CONFIGURABILE.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - POSIZIONAMENTO DEL FABBRICATO - MODIFICA - REATO CONFIGURABILE.*
Sotto il profilo urbanistico il posizionamento del fabbricato ha notevole Rilevanza, poiché dalla sua collocazione in sito diverso possono - tra l'altro - derivare conseguenze in tema di distanze, di rispetto dei vincoli, di turbamento degli interessi dei vicini. Ne deriva che la differente collocazione di uno stabile può configurare una totale difformità sotto il profilo dell'alterazione delle caratteristiche planivolumetriche. Nell'ipotesi in cui la modifica sia di scarsa Rilevanza, è tuttavia ravvisabile una semplice violazione delle modalità esecutive della concessione. (V mass n 152931 ed ivi citata; (Conf mass n 152538).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)