Sez. 6, Sentenza n. 9346 del 11/09/1997 Ud. (dep. 16/10/1997) Rv. 210300 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Provvedimento con cui si dispone la trattazione del processo nel periodo feriale - Emesso e notificato durante il periodo feriale - Legittimità.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
Il provvedimento con il quale il giudice procedente dispone, stante l'urgenza, la trattazione del processo nel periodo feriale non deve necessariamente essere emesso e notificato prima della data fissata per la sospensione dei termini, non essendo ciò in alcun modo ricavabile dalla legge, la quale si limita a stabilire che "in tale caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza".
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)