Sez. U, Ordinanza n. 23307 del 29/08/2024 (Rv. 672099-01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Sentenze emesse in grado d’appello dal TSAP - Ricorso per cassazione - Termine per l'impugnazione - Decorrenza dalla comunicazione del dispositivo a cura della cancelleria – Rinvio alle norme del c.p.c. ex art. 202, comma 1, T.U.
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acque – Notificazione, ad opera della parte, dell’intera sentenza – Necessità – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
Il termine di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado d'appello dal TSAP decorre dalla comunicazione (con qualunque mezzo avvenuta) del testo integrale del dispositivo, non inducendo a diversa conclusione (nel senso della necessità della notificazione dell'intera sentenza ad opera della parte) la natura non recettizia del rinvio alle norme relative al ricorso per cassazione del codice di procedura civile previgente, operato dall'art. 202, comma 1, T.U. acque, posto che tale rinvio deve ritenersi operante unicamente in difetto di una specifica disciplina (quale quella dettata, in ordine al termine per la proposizione del ricorso suddetto, dall'art. 202, comma 4, T.U. acque). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza TSAP, in quanto notificato oltre il termine di 45 giorni dalla data di notificazione telematica della stessa da parte della cancelleria).
Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202 com. 1, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)