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Sez. 1, Sentenza n. 2689 del 15/12/1970 (Rv. 349139 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONDIZIONI - LESIONE ULTRA DIMIDIUM - STATO DI BISOGNO - CONSAPEVOLE APPROFITTAMENTO - ORDINE DI PRIORITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO NEGATIVO DI UNA CONDIZIONE - ULTERIORE INDAGINE - SUPERFLUITA.*
Stato
decisa il 1970-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349139-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONDIZIONI - LESIONE ULTRA DIMIDIUM - STATO DI BISOGNO - CONSAPEVOLE APPROFITTAMENTO - ORDINE DI PRIORITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO NEGATIVO DI UNA CONDIZIONE - ULTERIORE INDAGINE - SUPERFLUITA.*

L'Azione generale di rescissione per lesione prevista dall'art 1448 cod civ richiede la simultanea ricorrenza di tre requisiti e cioe la eccedenza di oltre la meta della prestazione rispetto alla controprestazione l'esistenza di uno stato di bisogno, inteso non come assoluta indigenza ma come una situazione di difficolta economica che incida sulla libera Determinazione a contrattare, e funzioni cioe come motivo della accettazione della sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente danneggiato ed, infine, l'avere il contraente avvantaggiato tratto profitto dell'altrui stato di bisogno, del quale era consapevole. Fra i tre elementi predetti non intercede alcun rapporto di subordinazione od alcun ordine di priorita o precedenza, onde, riscontrata la Mancanza o la mancata dimostrazione della esistenza, di uno dei tre elementi, diviene superflua ogni indagine circa la sussistenza degli altri due, e l'Azione di rescissione dev'essere senz'altro respinta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)