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Sez. 5, Sentenza n. 3397 del 14/12/2004 Ud. (dep. 02/02/2005) Rv. 231409 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMISSIONE DI SOCCORSO | Incidente stradale - Allontanamento dal luogo dell'incidente senza l'adozione delle cautele necessarie dopo avere avvisato la competente autorità di polizia - Integrazione del reato di cui all'art. 593 cod. pen..
Stato
decisa il 2004-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231409-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMISSIONE DI SOCCORSO

Integra il reato di omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.) la condotta dell'automobilista che, imbattutosi in un incidente stradale, si allontani da tale luogo dopo essersi fermato ed avere avvisato telefonicamente la competente autorità di polizia, in quanto, ai fini della prestazione della "assistenza occorrente" di cui all'art. 593, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente contattare la polizia e le autorità sanitarie, ma occorre anche presidiare il luogo dell'incidente allo scopo di adottare tutte le cautele necessarie a limitare il danno riportato dalla vittima, in primis a scongiurare la sua esposizione al pericolo di essere investito ulteriormente da parte di altre vetture.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 593 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)