Sez. 2, Sentenza n. 1098 del 21/03/1977 (Rv. 384741 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DELL'IMPRENDITORE AMMESSO ALLA PROCEDURA - ESCLUSIONE - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROPONIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DELL'IMPRENDITORE AMMESSO ALLA PROCEDURA - ESCLUSIONE - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROPONIBILITA.*
L'imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo, contrariamente a quanto di regola avviene per l'imprenditore dichiarato fallito, non perde la capacita processuale attiva e passiva e puo stare in giudizio personalmente, senza autorizzazione del giudice delegato, a meno che non intenda rinunciare alle liti o porre in essere alcuno degli Atti indicati nel secondo comma dell'art 167 del RD 16 marzo 1942, n 267. Conseguentemente, l'istanza di regolamento di Competenza puo essere da lui proposta senza alcuna autorizzazione del giudice delegato alla procedura concorsuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)