Sez. L, Sentenza n. 2788 del 21/04/1986 (Rv. 445833 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - PERIODO TRASCORSO ALLE ARMI - COMPUTABILITÀ AI FINI DEGLI SCATTI PERIODICI DI ANZIANITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - PERIODO TRASCORSO ALLE ARMI - COMPUTABILITÀ AI FINI DEGLI SCATTI PERIODICI DI ANZIANITÀ.*
A seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303, (ratificato dalla legge 5 gennaio 1953 n. 35) il lavoratore chiamato (o richiamato) alle armi ha diritto a percepire gli incrementi retributivi connessi all'anzianità, giacché su questa, e su ogni emolumento corrisposto con riferimento ad essa, non può incidere in senso negativo il periodo di servizio militare, sono, pertanto, nulle - e sostituite di diritto, ex art. 1419, secondo comma, cod. civ., dal precetto costituzionale (art. 52, secondo comma, cost.) che l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino - le clausole di quei contratti collettivi che escludono la spettanza degli scatti periodici di anzianità in relazione al periodo trascorso alle armi. (Conf 6373/81, mass n 417170).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 52, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 303 art. 1 CORTE COST., Legge 05/01/1953 num. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)