Sez. 1, Sentenza n. 55051 del 07/06/2017 Cc. (dep. 07/12/2017) Rv. 271893 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Procedimento di applicazione - Richiesta di estensione del sequestro finalizzato alla confisca - Decreto de plano di inammissibilità - Parere del pubblico ministero - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, in base agli artt. 7 e 23, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che regolano il relativo procedimento applicativo, rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni contenute nell'art. 666 cod. proc. pen., il decreto di inammissibilità della richiesta di estensione del sequestro finalizzato alla confisca di un bene, in caso di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o di riproposizione di una richiesta già rigettata, deve essere preceduto, a pena di nullità, dall'acquisizione del parere del pubblico ministero. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa acquisizione del parere dà luogo ad una nullità a regime intermedio riconducibile alla previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)